Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 508 del 21/11/1988 (Pubblicata nella G. U del 25 novembre 1988 n. 277)
Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.
Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Aventi diritto alla indennita' di accompagnamento
1. La disciplina della indennita' di accompagnamento istituita con
leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' modificata come segue.
2. L'indennita' di accompagnamento e' concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una
inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino
nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
3. Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente
legge, l'indennita' di accompagnamento non e' incompatibile con lo
svolgimento di attivita' lavorativa ed e' concessa anche ai minorati
nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni
sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il
compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
4. L'indennita' di accompagnamento di cui alla presente legge non
e' compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidita'
contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
5. Resta salva per l'interessato la facolta' di optare per il
trattamento piu' favorevole.
6. L'indennita' di accompagnamento e' concessa ai cittadini
residenti nel territorio nazionale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 406/1968 reca "Norme per la concessione di
una indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti
assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili".
- La legge n. 18/1980 reca "Indennita' di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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