Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 508 del 21/11/1988 (Pubblicata nella G. U del 25 novembre 1988 n. 277)
Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
          Aventi diritto alla indennita' di accompagnamento 
  1. La disciplina della indennita' di accompagnamento istituita  con
leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' modificata come segue. 
  2. L'indennita' di accompagnamento e' concessa: 
    a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti; 
    b) ai  cittadini  nei  cui  confronti  sia  stata  accertata  una
inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si  trovino
nella impossibilita' di deambulare senza  l'aiuto  permanente  di  un
accompagnatore  o,  non  essendo  in  grado  di  compiere  gli   atti
quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. 
  3. Fermi restando i  requisiti  sanitari  previsti  dalla  presente
legge, l'indennita' di accompagnamento non e'  incompatibile  con  lo
svolgimento di attivita' lavorativa ed e' concessa anche ai  minorati
nei  cui  confronti  l'accertamento   delle   prescritte   condizioni
sanitarie sia intervenuto a seguito di  istanza  presentata  dopo  il
compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. 
  4. L'indennita' di accompagnamento di cui alla presente  legge  non
e' compatibile con  analoghe  prestazioni  concesse  per  invalidita'
contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. 
  5. Resta salva per l'interessato  la  facolta'  di  optare  per  il
trattamento piu' favorevole. 
  6.  L'indennita'  di  accompagnamento  e'  concessa  ai   cittadini
residenti nel territorio nazionale. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - La legge n. 406/1968 reca "Norme per la concessione di
          una  indennita'  di  accompagnamento  ai  ciechi   assoluti
          assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili".
             -    La   legge   n.   18/1980   reca   "Indennita'   di
          accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022