Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 516 del 22/11/1988 (Pubblicata nella G. U del 2 dicembre 1988 n. 283 suppl. ord.)
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7ø giorno.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
   1. I rapporti tra  lo  Stato  e  l'Unione  italiane  delle  Chiese
cristiane avventiste del 7° giorno sono regolati  dalle  disposizioni
degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa  stipulata  il  29
dicembre 1986, allegata alla presente legge. 
   2. Dalla data di entrata in vigore della  presente  legge  cessano
pertanto di avere efficacia ed  applicabilita'  nei  confronti  delle
Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed  opere  che  ne  fanno
parte e degli organi e persone che le costituiscono, le  disposizioni
della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28  febbraio
1930, n. 289. 
 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
             -La legge n. 1159/1929 reca:"Disposizioni sull'esercizio
          dei culti ammessi nello Stato e  sul  matrimonio  celebrato
          davanti ai ministri dei culti medesimi". 
             -Il R.D. n. 289/1930 reca:"Norme per l'attuazione  della
          legge 24 giugno 1929, n.1159, sui culti ammessi nello Stato
          e per il coordinamento di essa con  le  altre  leggi  dello
          Stato". 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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