Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 538 del 16/12/1988 (Pubblicata nella G. U del 23 dicembre 1988 n. 300)
Norme sul ritardo nella prestazione del servizio militare di leva per gli studenti universitari.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Fermi restando i limiti massimi di eta' previsti dal primo comma
dell'articolo  19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed il requisito
del  superamento  del  numero  di  esami indicato dal terzo comma del
citato  articolo  19, per coloro che frequentano corsi universitari o
istituti  di  istruzione  superiore  o equipollente, e' elevato a tre
anni  il  periodo di tempo oltre la durata legale del corso di laurea
per  il  quale  puo' essere concesso il ritardo nella prestazione del
servizio militare di leva.
  2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 16 dicembre 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  del Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             La  legge n. 191/1975 reca: "Nuove norme per il servizio
          di leva".  Si trascrive il testo  del  primo  e  del  terzo
          comma dell'art. 19:
             "Primo  comma. - Il Ministro per la difesa puo' disporre
          la concessione, in tempo di  pace,  di  anno  in  anno,  ai
          militari  in congedo illimitato provvisorio che frequentino
          corsi universitari o istituti  di  istruzione  superiore  o
          equipollente,  il  ritardo  della  prestazione del servizio
          alle armi:
               a)  fino  al ventiseiesimo anno, per i corsi aventi la
          durata di quattro anni;
               b)  fino al ventisettesimo anno, per i corsi aventi la
          durata di cinque anni;
               c)  fino  al  ventottesimo anno, per i corsi aventi la
          durata superiore a cinque anni;
               d) fino al ventinovesimo anno, per i laureati iscritti
          ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale;
               e) fino al trentesimo anno, per i laureati iscritti ai
          corsi di medicina aeronautica o spaziale".
             "Terzo  comma  (aggiunto  dall'art.  10  della  legge 24
          dicembre 1986, n. 958). - Per  ottenere  il  beneficio  del
          ritardo  di  cui  al  presente  articolo,  il  giovane deve
          dimostrare, per la prima richiesta, di essere  iscritto  ad
          un  corso  universitario  di  laurea  o di diploma; di aver
          superato - nel corso dell'anno solare precedente  a  quello
          per  il  quale  si  chiede  il  rinvio  -  per  la  seconda
          richiesta,  almeno  uno  e,  per   le   richieste   annuali
          successive,  almeno  due, degli esami previsti dal piano di
          studi del  corso  di  laurea  frequentato  dallo  studente.
          Possono inoltre ottenere il beneficio del ritardo i giovani
          che comprovino di aver completato tutti gli esami  previsti
          dal  piano  di studi e debbano ancora sostenere, dopo il 31
          dicembre, il solo esame di laurea o di diploma.  Il  numero
          di  esami  da superare e' ridotto ad uno quando il piano di
          studi nel corso di laurea frequentato dallo studente non ne
          prevede, per l'anno di corso interessato, piu' di due".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022