Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 538 del 16/12/1988 (Pubblicata nella G. U del 23 dicembre 1988 n. 300)
Norme sul ritardo nella prestazione del servizio militare di leva per gli studenti universitari.
Norme sul ritardo nella prestazione del servizio militare di leva per gli studenti universitari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Fermi restando i limiti massimi di eta' previsti dal primo comma
dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed il requisito
del superamento del numero di esami indicato dal terzo comma del
citato articolo 19, per coloro che frequentano corsi universitari o
istituti di istruzione superiore o equipollente, e' elevato a tre
anni il periodo di tempo oltre la durata legale del corso di laurea
per il quale puo' essere concesso il ritardo nella prestazione del
servizio militare di leva.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 dicembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
del Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
La legge n. 191/1975 reca: "Nuove norme per il servizio
di leva". Si trascrive il testo del primo e del terzo
comma dell'art. 19:
"Primo comma. - Il Ministro per la difesa puo' disporre
la concessione, in tempo di pace, di anno in anno, ai
militari in congedo illimitato provvisorio che frequentino
corsi universitari o istituti di istruzione superiore o
equipollente, il ritardo della prestazione del servizio
alle armi:
a) fino al ventiseiesimo anno, per i corsi aventi la
durata di quattro anni;
b) fino al ventisettesimo anno, per i corsi aventi la
durata di cinque anni;
c) fino al ventottesimo anno, per i corsi aventi la
durata superiore a cinque anni;
d) fino al ventinovesimo anno, per i laureati iscritti
ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale;
e) fino al trentesimo anno, per i laureati iscritti ai
corsi di medicina aeronautica o spaziale".
"Terzo comma (aggiunto dall'art. 10 della legge 24
dicembre 1986, n. 958). - Per ottenere il beneficio del
ritardo di cui al presente articolo, il giovane deve
dimostrare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad
un corso universitario di laurea o di diploma; di aver
superato - nel corso dell'anno solare precedente a quello
per il quale si chiede il rinvio - per la seconda
richiesta, almeno uno e, per le richieste annuali
successive, almeno due, degli esami previsti dal piano di
studi del corso di laurea frequentato dallo studente.
Possono inoltre ottenere il beneficio del ritardo i giovani
che comprovino di aver completato tutti gli esami previsti
dal piano di studi e debbano ancora sostenere, dopo il 31
dicembre, il solo esame di laurea o di diploma. Il numero
di esami da superare e' ridotto ad uno quando il piano di
studi nel corso di laurea frequentato dallo studente non ne
prevede, per l'anno di corso interessato, piu' di due".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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