Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 544 del 29/12/1988 (Pubblicata nella G. U del 30 dicembre 1988 n. 305)
Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni.
Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Maggiorazione sociale dei trattamenti
pensionistici)
1. Con effetto del 1 luglio 1988, ai titolari
ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori, della gestione speciale per il lavoratori delle
miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti,
per gli artigiani, per il coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e'
corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensioni
nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilita', a
condizione che:
a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore
al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento
minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo
pari o superiore a quello di cui alla lettera a), ne' redditi,
cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al
limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento
minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e
dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo
dei redditi con quelli del coniuge legelmente ed effettivamente
separato.
2. Con effetto dal 1 gennaio 1990 la misura della maggiorazione di
cui al comma 1 e' elevata a lire 80.000 mensili, per tredici
mensilita'.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1, la maggiorazione sociale e'
corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei
limiti stessi.
4. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, si tiene
conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da
imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il
nucleo familiare ovvero agli assegni familiari.
5. La maggiorazione sociale e' posta a carico del Fondo sociale ed
e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione
delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), al quale compete l'accertamento delle condizioni per la
concessione.
6. La domanda per ottenera la maggiorazione sociale, corredata dal
certificato di stato di famiglia, nonche' da una dichiarazione resa
dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei
prescritti requisiti, e' presentata alla sede dell'INPS
territorialmente competente.
7. In sede di prima applicazione l'INPS e' legittimato
all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo sulla
base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti
prescritti, sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione,
su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso.
8. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed il dichiarante
e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al
pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle
somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale.
9. La suddetta sanzione e' comminata dall'INPS attraverso le
proprie sedi territorialmente competenti.
10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile,
ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far
valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino domanda
entro il primo anno di applicazione della presente legge, la
maggiorazione decorre dal 1 luglio 1988 o dal mese successivo a
quello di compimento dell'eta', qualora questa ultima ipotesi si
verifichi in data successiva al 1 luglio 1988.
11. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'INPS
concernenti la concessione della maggiorazione, nonche' per la
comunicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 8 e per le
conseguenti controversie in sede giurisdizionale si applicano le
norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero, per le
maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi e della gestione speciale per i lavoratori delle
miniere, cave e torbiere, le norme che, in tali gestioni,
disciplinano il contenzioso in materie di pensioni.
12. Con effetto dal 1 gennaio 1989, la corresponsione della
maggiorazione sociale, secondo la disciplina del presente articolo,
e' estesa ai titolari ultrasessantenni delle pensioni di cui al comma
1, in misura pari a lire 30.000 mensili, per tredici mensilita', con
corrispondente rideterminazione dei limiti di reddito di cui alle
lettere a) e b) del comma 1.
13. Il presente articolo sostituisce l'articolo 1 della legge 15
aprile 1985, n. 140.
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 8:
La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di
firme. Il testo del relativo art. 26 e' il seguente:
"Art. 26-ex (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni
mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi nei
casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
A tali effetti l'esibizione di un atto contenente dati
non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso
e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2,
3, 4, 6 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione o arte.
Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o
al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la
dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilita'
penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non
piu' rispondenti a verita'.
Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi
sono compresi gli atti e documenti originali e le copie
autentiche contemplati dalla presente legge".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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