Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 556 del 30/12/1988 (Pubblicata nella G. U del 2 gennaio 1989 n. 1)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti
e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche,
ricettive e tecnologiche, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 2, lettera a), le parole: "alla creazione di parchi e
spazi verdi, alla ristrutturazione di aree" sono sostituite dalle
seguenti: "alla realizzazione di parchi urbani e verde pubblico
attrezzato, all'adeguamento delle strutture e dei servizi in aree";
al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: "che
devono essere definite e localizzate d'intesa con il comitato di cui
all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217";
al comma 4, la lettera l) e' sostituita dalla seguente:
" l) la dichiarazione di compatibilita' con i vincoli ambientali,
paesaggistici, archeologici, artistici e storici e con gli strumenti
urbanistici o, in mancanza, la deliberazione del consiglio comunale
adottata ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 3
gennaio 1978, n. 1, nel caso di opere pubbliche o di interesse
pubblico".
All'articolo 2:
al comma 3, dopo le parole: "atti di concessione,", sono aggiunte
le seguenti: "che prevedano tra l'altro i termini di inizio e
ultimazione dei lavori e le relative penali,";
il comma 5 e' soppresso.
All'articolo 3, al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede alla
ripartizione fra le regioni del controvalore in lire dei prestiti da
contrarre e alla stipula delle convenzioni con gli istituti di
credito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
All'articolo 4:
al comma 2, dopo le parole: "ai comuni", sono aggiunte le
seguenti: "nonche' al CONI per gli interventi connessi allo stadio
Olimpico di Roma, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2- bis del
decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 marzo 1987, n. 65,"; e la parola "decennali" e'
sostituita dalla seguente: "ventennali";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. Il termine del 31 dicembre 1988 fissato dall'articolo 9,
comma 1, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, per l'utilizzazione
delle somme assegnate alle regioni e province autonome di Trento e
Bolzano, in base al titolo II della legge 17 maggio 1983, n. 217, in
conto esercizi 1983, 1984, 1985 e 1986, e' prorogato al 31 dicembre
1989. Entro il medesimo termine possono essere utilizzate le somme
assegnate allo stesso titolo in conto esercizio 1987.
4-ter. Per le somme di cui al comma 4-bis, il termine per la
presentazione del rendiconto, previsto dall'articolo 15, terzo comma,
della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' fissato al mese di marzo
dell'anno 1990".
All'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Per le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 1 e allo scopo
di rendere l'informazione sul traffico e sulla viabilita' adeguata
alle esigenze di sicurezza stradale e di orientamento dei flussi
veicolari e ferme restando le rispettive competenze di legge, il
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'interno, e' autorizzato ad istituire e regolamentare, con
proprio decreto, un centro di coordinamento delle seguenti attivita':
a) raccolta, elaborazione e selezione di informazioni sul traffico e
sulla viabilita'; b) distribuzione e trasmissione delle notizie utili
alla fluidita' ed alla sicurezza della circolazione; c) elaborazione
e realizzazione di campagne sulla sicurezza stradale. Per la
realizzazione di detti fini il centro di coordinamento si avvale
anche della struttura 'Viaggiare informati', gia' istituita da
polizia stradale, ANAS, Autostrade s.p.a. e RAI, operante presso
l'ACI, struttura che verra' opportunamente ampliata, riorganizzata e
potenziata.
Inoltre dovranno essere avviate tutte le iniziative necessarie alla
tutela della qualita' di ricezione del servizio da parte dell'utenza
automobilistica. Il centro di coordinamento e' autorizzato a
stipulare apposite convenzioni con l'ANAS, la RAI, le concessionarie
autostradali, l'ACI e gli enti in grado di fornire informazioni utili
al funzionamento del centro".
All'articolo 6, al comma 2, le parole: "per gli anni successivi"
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 1989 e 1990".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 28 luglio 1988, n. 299.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CARRARO, Ministro del turismo e
dello spettacolo
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
259 del 4 novembre 1988.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 31 gennaio 1989.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
