Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 557 del 27/12/1988 (Pubblicata nella G. U del 3 gennaio 1989 n. 2)
Iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Al  Fondo  di previdenza sottufficiali dell'Esercito, di cui al
regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28
dicembre  1933,  n.  1890,  e  successive integrazioni, sono iscritti
d'ufficio  anche  gli  appuntati  e  i militari di truppa in servizio
continuativo,  in  ferma  volontaria  o  in  rafferma  dell'Arma  dei
carabinieri.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             Il  R.D.L.  n.  930/1933 reca: "Istituzione del Fondo di
          previdenza sottufficiali del regio esercito".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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