Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 559 del 30/12/1988 (Pubblicata nella G. U del 3 gennaio 1989 n. 2)
Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 10, n. 3, della legge 3 marzo 1987, n. 61, concernente modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  numero  3  dell'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n.
1084, come sostituito dal comma 10  dell'articolo  1  della  legge  3
marzo  1987,  n.  61,  si interpreta nel senso che la disposizione si
applica agli iscritti  che  cessino  dal  servizio,  pur  non  avendo
compiuto  il  sessantesimo anno di eta', ma possano far valere almeno
15 anni di contribuzione al fondo ed abbiano diritto alla pensione di
anzianita'  secondo  le  norme  vigenti  sull'assicurazione  generale
obbligatoria.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 30 dicembre 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             Si trascrive il testo dell'intero art. 16 della legge n.
          1084/1971, come sostituito dall'art.  1,  comma  10,  della
          legge n.  61/1987:
             "Art.  16.  -  Gli  iscritti  che  cessino  dal prestare
          servizio alle dipendenze di aziende private del  gas  hanno
          diritto  alla  pensione  complessiva  di  cui alla presente
          legge quando:
              1)  abbiano  compiuto  il  sessantesimo  anno di eta' e
          possano far valere almeno quindici anni di contribuzione al
          fondo;
              2)  siano  riconosciuti  invalidi  secondo  le norme in
          vigore   nell'assicurazione   generale   obbligatoria   per
          l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i superstiti, a qualunque
          eta', dopo almeno cinque  anni  di  contribuzione  o,  dopo
          qualunque   periodo,   se   l'invalidita'   sia  dovuta  ad
          infortunio  sul  lavoro   o   a   malattia   professionale,
          sempreche'  la domanda di pensione sia presentata entro sei
          mesi dalla cessazione dal servizio;
              3)  non  abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta',
          ma cessino dal servizio ed abbiano diritto alla pensione di
          anzianita'  secondo  le  norme  vigenti  nell'assicurazione
          generale obbligatoria".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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