Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I termini di regolarizzazione previsti dall'articolo 16 della
legge 30 dicembre 1986, n. 943, prorogati con i decreti-legge 27
aprile 1987, n. 154, 27 giugno 1987, n. 242, e 28 agosto 1987, n.
353, sono ulteriormente prorogati fino al 30 settembre 1988.
2. Ai fini della regolarizzazione di cui al comma 1, il lavoratore
straniero e' tenuto a fornire prova all'autorita' di pubblica
sicurezza che il suo ingresso in Italia e' avvenuto anteriormente
alla data del 27 gennaio 1987.
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 16 della legge n. 943/1986 (Norme in
materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori
extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni
clandestine), e' il seguente:
"Art. 16. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge i lavoratori extracomunitari
che, a qualsiasi titolo, a tale data risiedevano o
dimoravano in Italia, nonche' i datori di lavoro che, alla
stessa data, impiegavano irregolarmente lavoratori
stranieri, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio
provinciale del lavoro competente per territorio, al fine
della regolarizzazione della loro posizione.
2. Il servizio di cui all'articolo 3 tramite gli uffici
periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, nonche' i patronati e le istituzioni o fondazioni
con finalita' sociale, provvedono a dare la massima
pubblicita' alle disposizioni di cui al presente articolo,
al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione
dei lavoratori extracomunitari presenti sul territorio. Per
la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli
interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di
patronato di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. A seguito della comunicazione di cui al comma 1,
l'ufficio provinciale del lavoro rilascia l'autorizzazione
al lavoro ai lavoratori irregolarmente occupati e provvede
ad iscrivere i lavoratori extracomunitari disoccupati nelle
liste di collocamento.
4. La regolarizzazione di cui al precedente comma
comporta il riconoscimento dei diritti di cui all'articolo
1.
5. Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di
documenti, o in possesso di documenti scaduti, il comune in
cui il lavoratore extracomunitario dimora potra' procedere
al suo riconoscimento mediante atto notorio attraverso
l'acquisizione contestuale di un congruo numero di
testimonianze di cittadini italiani o provenienti dallo
stesso Stato del lavoratore che ha inoltrato domanda di
regolarizzazione.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge i datori di lavoro che intendano assumere
con rapporto di lavoro subordinato lavoratori
extracomunitari, presenti in Italia alla stessa data,
possono chiedere la prescritta autorizzazione al competente
ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
anche se i predetti lavoratori non sono iscritti nelle
liste.
7. I lavoratori extracomunitari che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, abbiano
contravvenuto alle disposizioni sul soggiorno degli
stranieri, di cui al testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, non sono
punibili qualora, entro tre mesi dalla data medesima, si
presentino all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza
del luogo ove dimorano per rendere la dichiarazione di
soggiorno e dichiarare la propria situazione lavorativa.
L'ufficio provinciale del lavoro procede alla
regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari in possesso
di permesso di soggiorno.
8. L'attivita' lavorativa effettivamente prestata prima
della comunicazione di cui al comma 1 e' riconosciuta,
salvo avvenuta decorrenza della prescrizione, oltre che ai
sensi dell'art. 2126 del codice civile, ai fini delle
assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti e la disoccupazione involontaria.
I contributi relativi sono calcolati sulla base dei
minimali della retribuzione valevole ai fini contributivi e
versati senza le maggiorazioni previste per il ritardato
pagamento entro il termine di cui al comma 1 limitatamente
ai periodi anteriori al medesimo. Tali disposizioni si
applicano anche ai rapporti di lavoro cessati anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge,
sempreche' dichiarati ai sensi del comma 1. (Per la proroga
di cui al presente comma si veda il comma 2 dell'art. 4
della legge qui pubblicata).
9. Il datore di lavoro che abbia tempestivamente
adempiuto all'obbligo di cui al comma 1 non e' punibile per
le violazioni delle norme in materia di costituzione del
rapporto di lavoro nonche' per le violazioni delle
disposizioni sul soggiorno degli stranieri, di cui al testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo
regolamento di esecuzione compiute in relazione
all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.
Le stesse disposizioni si applicano ai datori di lavoro
che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dichiarino l'esistenza di rapporti di
lavoro pregressi cessati anteriormente a tale data.
10. Il datore di lavoro che non ottemperi all'obbligo di
cui al comma 1 e' punito con le sanzioni previste
dall'articolo 12, comma 2. Il lavoratore straniero che non
ottemperi al medesimo obbligo e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a
lire 500.000".