Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 118 del 18/03/1989 (Pubblicata nella G. U del 3 aprile 1989 n. 77)
Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati.
Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va
interpretata nel senso che essa si applica ai professori universitari
ordinari, straordinari ed associati sia in regime di impegno a tempo
definito sia in regime di impegno a tempo pieno e che non si intende
riferita ai casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come
sostituito dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.
2. La disposizione concernente la direzione di istituti o
laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti
pubblici di ricerca, di cui al terzo comma del citato articolo 12, si
intende riferita anche alla presidenza degli enti stessi.
3. Per i professori di ruolo chiamati a dirigere istituti e
laboratori extra-universitari di enti di ricerca non pubblici
l'aspettativa e' senza assegni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
Per il testo vigente degli articoli 11 e 12 del D.P.R.
n. 382/1980 si vedano le note che seguono.
Nota all'art. 1:
L'art. 12 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), come
modificato dall'art. 4 della legge n. 705/1985, e' cosi'
formulato:
"Art. 12 (Direzione di istituti e laboratori
extrauniversitari di ricerca). - Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e
dei consigli delle facolta' interessate, i professori
ordinari, straordinari ed associati possono essere
autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del
Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di
ricerca a carattere nazionale o regionale.
I professori di ruolo possono essere collocati a domanda
in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori
extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.
I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori
del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti
pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa
con assegni.
L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario
nazionale, che considerera' le caratteristiche e le
dimensioni dell'istituto o laboratorio nonche' l'impegno
che la funzione direttiva richiede.
Durante il periodo dell'aspettativa ai professori
ordinari competono eventualmente le indennita' a carico
degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la
retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della
progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento
dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e
di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.
Ai professori collocati in aspettativa e' garantita, con
le modalita' di cui al quinto comma del successivo art. 13,
la possibilita' di svolgere, presso l'universita' in cui
sono titolari, cicli di conferenze, attivita' seminariali e
attivita' di ricerca, anche applicativa. Si applica nei
loro confronti, per la partecipazione agli organi
universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al
comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo
1958, n. 311.
La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle
ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
operanti presso le universita' puo' essere affidata ai
professori di ruolo come parte delle loro attivita' di
ricerca e senza limitazione delle loro funzioni
universitarie. Essa e' rinnovabile con il rinnovo del
contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con
l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca
costituiti presso le universita' per contratto o per
convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la
natura di enti pubblici economici".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
