Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 126 del 03/04/1989 (Pubblicata nella G. U del 13 aprile 1989 n. 86)
Modificazioni all'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi.
Modificazioni all'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 29. - 1. Le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli
preziosi muniti del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n.
305, esistenti presso i produttori ed importatori possono essere
immesse in commercio entro tre anni dalla data di entrata in vigore
del regolamento di applicazione.
2. Trascorso tale termine dette giacenze possono essere vendute
solo se munite dello speciale marchio di rimanenza indicato dal
regolamento e con le modalita' di applicazione che saranno stabilite
dal regolamento stesso.
3. Non sono soggetti alle norme di cui ai commi 1 e 2 gli oggetti
d'argento di peso inferiore a 300 grammi muniti dei marchi stabiliti
dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, i quali potranno essere venduti
fino ad esaurimento senza necessita' di applicazione del marchio di
rimanenza.
4. Le giacenze di merce esistenti presso i commercianti potranno
essere parimenti vendute fino ad esaurimento, senza necessita' di
applicazione del marchio di rimanenza, purche' in regola con le norme
della legge 5 febbraio 1934, n. 305".
2. Per gli oggetti gia' esonerati, ai sensi dell'articolo 9,
lettera f), della legge 5 febbraio 1934, n. 305, dall'obbligo del
marchio e del titolo, il commerciante e' tenuto, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a depositare
presso il competente ufficio del registro un elenco analitico degli
oggetti stessi - dei quali l'ufficio medesimo terra' registrazione -
oltre a documentare che l'acquisto dal produttore o importatore e'
avvenuto nel rispetto dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 29
della legge 30 gennaio 1968, n. 46, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
___________
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
L'art. 29 della legge n. 46/1968 (Disciplina dei titoli
e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi), nel
testo antecedente alla sostituzione operata dalla legge qui
pubblicata, cosi' recitava:
"Art. 29. - Le giacenze di materie prime e di oggetti di
metalli preziosi muniti del marchio previsto dalla legge 5
febbraio 1934, n. 305, esistenti presso i produttori ed
importatori possono essere immesse in commercio entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di
applicazione.
Le giacenze di merce di cui al precedente comma
esistenti presso i commercianti possono essere vendute
entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Trascorsi i termini previsti nei precedenti commi dette
giacenze possono essere vendute solo se munite dello
speciale marchio di rimanenza indicato dal regolamento e
con le modalita' di applicazione che saranno stabilite dal
regolamento stesso.
Non sono soggetti alle norme di cui ai precedenti commi
gli oggetti di argento di peso inferiore a gr. 300,
sempreche' siano muniti dei marchi stabiliti dalla legge 5
febbraio 1934, n. 305, i quali potranno essere venduti fino
ad esaurimento, senza necessita' di applicazione del
marchio di rimanenza".
Note all'art. 1:
- Per il precedente testo dell'art. 29 della legge n.
46/1968 si veda la nota al titolo.
- La legge n. 305/1934 (Disciplina dei titoli dei
metalli preziosi) e' stata abrogata dall'art. 36 della
legge n. 46/1968. L'art. 9, lettera f), cosi' recitava:
"9. Sono esenti dall'obbligo del marchio del produttore
e del titolo:
(omissis)
f) i gioielli nei quali il valore delle pietre
preziose, perle fine o di coltura applicate superi di
almeno dieci volte i valore del metallo".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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