Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 13 del 09/01/1989 (Pubblicata nella G.U. del 26 gennaio 1989 n. 21)
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. I progetti relativi alla costruzione di  nuovi  edifici,  ovvero
alla ristrutturazione di  interi  edifici,  ivi  compresi  quelli  di
edilizia   residenziale   pubblica,   sovvenzionata   ed   agevolata,
presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente  legge
sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche  previste  dal
comma 2. 
  2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente  legge,  il
Ministro  dei  lavori  pubblici  fissa   con   proprio   decreto   le
prescrizioni  tecniche  necessarie  a   garantire   l'accessibilita',
l'adattabilita'  e  la  visitabilita'  degli  edifici  privati  e  di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata. 
  3. La progettazione deve comunque prevedere: 
    a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione  di  meccanismi
per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala; 
    b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle  singole
unita' immobiliari; 
    c) almeno un accesso in piano, rampe prive di  gradini  o  idonei
mezzi di sollevamento; 
    d) l'installazione, nel caso di immobili con piu' di tre  livelli
fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale  raggiungibile
mediante rampe prive di gradini. 
  4. E' fatto obbligo di allegare al progetto  la  dichiarazione  del
professionista  abilitato  di  conformita'   degli   elaborati   alle
disposizioni adottate ai sensi della presente legge. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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