Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 131 del 12/04/1989 (Pubblicata nella G. U del 19 aprile 1989 n. 91)
Concessione di un contributo di lire 3 miliardi per l'anno 1988 all'Universita' di Bologna, mediante emissione di monete celebrative del IX centenario della fondazione dell'Universita'.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1.  All'Universita'  di   Bologna   e'   concesso   un   contributo
straordinario di lire 3 miliardi per l'anno  1988,  finalizzato  allo
sviluppo  della  informatizzazione,  all'acquisto   di   attrezzature
scientifiche per gli istituti  e  i  dipartimenti,  all'arricchimento
degli archivi, delle biblioteche  e  dei  musei  dell'Universita'  di
Bologna, nonche' all'attribuzione di  premi  di  studio  per  giovani
laureati. 
  2. La gestione dei fondi di cui  al  comma  1  e'  disciplinata  in
conformita' al comma 2 dell'articolo 4 della legge 16 marzo 1987,  n.
113, e dalla normativa emanata in attuazione del medesimo. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Il testo del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 113/1987
          (Celebrazioni  del  IX   centenario   dell'Universita'   di
          Bologna) e' il seguente:
             "2.  All'impegno,  liquidazione  e pagamento delle spese
          provvede il rettore, in deroga alle norme  di  contabilita'
          pubblica  vigenti,  secondo  norme  emanate, entro sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          sentito  il  Ministro  del  tesoro.  Tali  norme   dovranno
          consentire  rapidita'  di  spesa  ed  essere  improntate al
          rispetto   dell'autonomia   degli    organi    universitari
          prevedendo   esclusivamente   il  controllo  sull'effettiva
          destinazione dei fondi".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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