Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 133 del 11/04/1989 (Pubblicata nella G. U del 22 aprile 1989 n. 94)
Modifiche all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, concernente l'istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto.
Modifiche all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, concernente l'istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n.
721, e' sostituito dai seguenti:
"Lo stanziamento del capitolo di cui al primo comma viene ripartito
all'inizio dell'anno finanziario tra le varie capitanerie di porto
con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti e le
relative somme sono accreditate ad apposita contabilita' speciale,
istituita presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello
Stato ed intestata a ciascuna capitaneria.
Alla gestione delle predette assegnazioni sono estese, in quanto
applicabili, le disposizioni relative al fondo scorta di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
PRANDINI, Ministro della marina
mercantile
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
-------------------------------------------------------
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 721/1954, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 1. - Allo scopo di provvedere alle momentanee
deficienze di fondi presso le Capitanerie di porto,
rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di
spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in
apposito capitolo della categoria 'movimento di capitali'
dello stato di previsione della spesa del Ministero della
marina mercantile.
Lo stanziamento del capitolo di cui al primo comma viene
ripartito all'inizio dell'anno finanziario tra le varie
capitanerie di porto con decreto ministeriale da registrare
alla Corte dei conti e le relative somme sono accreditate
ad apposita contabilita' speciale, istituita presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed
intestata a ciascuna capitaneria.
Alla gestione delle predette assegnazioni sono estese,
in quanto applicabili, le disposizioni relative al fondo
scorta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1976, n. 1076".
- Il D.P.R. n. 1076/1976 approva il regolamento per
l'amministrazione e la contabilita' degli organismi
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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