Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 14 del 18/01/1989 (Pubblicata nella G.U. del 27 gennaio 1989 n. 22)
Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano.
Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La presente legge si applica ai titolari degli assegni di
formazione professionale conferiti a seguito dei bandi n. 350.0.1 e
n. 350.0.2 emanati con decreti del presidente del Consiglio nazionale
delle ricerche, rispettivamente, in data 7 marzo 1980 e 23 dicembre
1980, in applicazione dell'articolo 26 della legge 1 giugno 1977, n.
285, e successive modificazioni ed integrazioni, purche' alla data di
entrata in vigore della presente legge fruiscano degli assegni
medesimi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 26 della legge n. 285/1977 e
successive modificazioni ed integrazioni (Provvedimenti per
l'occupazione giovanile) e' il seguente:
"Art. 26. - Per il periodo di applicazione della
presente legge, l'amministrazione centrale e le regioni
predispongono programmi di servizi ed opere intesi a
sperimentare lo svolgimento di attivita' alle quali, oltre
al personale istituzionalmente addetto, possono essere
destinati giovani in eta' compresa tra i 18 e i 29 anni.
I programmi si articolano in progetti specifici definiti
d'intesa con i comuni o gli altri enti istituzionalmente
preposti alla loro attuazione, o su proposta delle
associazioni cooperative giuridicamente riconosciute o
delle cooperative di cui all'art. 27, e si possono, tra
l'altro, riferire ai seguenti settori:
beni culturali ed ambientali;
patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento
delle terre incolte;
prevenzione degli incendi nei boschi;
servizi antincendi;
aggiornamento del catasto;
turismo e ricettivita';
ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego;
servizi in materia di motorizzazione civile;
servizi in materia di trattamenti pensionistici
demandati alla competenza dell'amministrazione periferica
del tesoro;
carte geologiche, sismiche e delle acque;
assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca;
sperimentazione agraria e della pesca, fitopatologia e
servizio ausiliario ed esecutivo nella repressione delle
frodi;
attivita' e servizi di interesse generale o di
rilevanza sociale.
Gli enti pubblici non economici, cui si applicano le
disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70,
fatta eccezione per quelli per i quali sono in corso
processi di soppressione per effetto della legge stessa o
di leggi successive, possono predisporre, per la durata
massima di tre anni, progetti di rilevante prospettiva per
i settori produttivi ed in particolare per la ricerca
scientifica ed applicata e per l'informatica. Tali progetti
possono essere predisposti anche dalla Cassa per il
Mezzogiorno e da organismi da questa promossi, alla cui
realizzazione si provvede con specifici criteri, modalita'
e procedure all'uopo fissate dal CIPE su proposta del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
I progetti di cui al precedente comma possono essere
predisposti con le stesse modalita' e procedure da enti
morali ad alta specializzazione scientifica su
atorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
I comuni e le comunita' montane possono presentare alla
regione territorialmente competente progetti specifici di
intervento nei settori indicati nel comma precedente.
I progetti riguardano la creazione, l'ammodernamento e
lo sviluppo dei servizi ed opere di cui al presente
articolo, prevedono le connesse attivita' di formazione
professionale, indicano i tempi e le modalita' di
attuazione, il numero dei giovani da utilizzare, la spesa
per le attrezzature, per il personale e per il
funzionamento.
Le amministrazioni pubbliche e gli enti responsabili
dell'attuazione dei progetti presentano alla sezione di
collocamento competente per territorio la richiesta
numerica dei giovani iscritti nella lista di cui all'art. 4
della presente legge, da utilizzare nell'attuazione di
progetti medesimi, con la indicazione delle qualifiche
richieste.
Il contratto puo' avere durata compresa tra un minimo di
quattro e un massimo di dodici mesi, salva diversa
determinazione del CIPE, ai sensi del secondo comma
dell'articolo precedente e non puo' essere rinnovato.
La durata delle prestazioni oggetto del contratto deve
in ogni caso non essere inferiore a venti ore settimanali.
I giovani che hanno partecipato ai progetti previsti nel
presente articolo, a parita' di condizioni, hanno titolo di
preferenza nei concorsi della pubblica amministrazione.
I giovani destinati ai progetti specifici predisposti
dalle regioni fruiscono delle prestazioni assistenziali e
previdenziali erogate dalla Cassa pensioni dipendenti enti
locali e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti
locali".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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