Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 154 del 27/04/1989 (Pubblicata nella G. U del 29 aprile 1989 n. 99)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni
urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e
versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione
forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione
delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di
contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori
infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle
elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle
concessioni governative, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550, esclusi quelli in materia
di imposta sul valore aggiunto relativi ai giornali quotidiani, ai
libri, ai periodici e alle assegnazioni, anche in godimento, di case
di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 aprile 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
COLOMBO, Ministro delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 2
marzo 1989, successivamente rettificato con avviso di
rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 54 del 6 marzo 1989.
Il testo del decreto- legge coordinato con legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 5 giugno 1989.
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