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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 169 del 03/05/1989 (Pubblicata nella G. U del 11 maggio 1989 n. 108)
Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino.
Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Caratteristiche del latte alimentare
1. Il latte alimentare immesso al consumo deve corrispondere alle
caratteristiche previste dagli articoli 3 e 6 del regolamento CEE n.
1411 del 29 giugno 1971, e successive modificazioni ed integrazioni,
per il latte intero, il latte parzialmente scremato e il latte
scremato.
2. Il latte alimentare destinato al consumo umano diretto deve aver
subito, in un'impresa che tratta il latte, almeno un trattamento
termico ammesso o un trattamento di effetto equivalente autorizzato,
ed essere confezionato per il dettaglio in contenitori chiusi nello
stabilimento in cui si effettua il trattamento termico finale,
mediante un dispositivo di chiusura non riutilizzabile dopo
l'apertura e tale da garantire la protezione delle caratteristiche
del latte contro gli agenti esterni nocivi.
3. Il latte crudo destinato all'utilizzazione come latte alimentare
trattato termicamente deve rispondere alle caratteristiche di
composizione, alle prescrizioni sanitarie e alle condizioni di
produzione zootecnica fissate entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge con decreto del Ministro della sanita' di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
4. Con decreti del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati e
periodicamente aggiornati i parametri generali di qualita' del latte
crudo destinato all'utilizzazione come latte alimentare.
5. Gli accordi interprofessionali definiscono, in base ai parametri
generali di cui al precedente comma 4, nonche' in relazione
all'evoluzione della produzione e dei consumi, i criteri per il
pagamento differenziato secondo qualita' del latte crudo destinato
all'utilizzazione come latte alimentare.
6. E' vietata l'immissione al consumo di latte crudo, salvo che
venga venduto direttamente dal produttore al consumatore nella stessa
azienda agricola di produzione, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1411 del 29
giugno 1971.
7. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti, entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti di
composizione, le condizioni di produzione zootecnica, le prescrizioni
sanitarie e le modalita' di vendita del latte crudo da immettere al
consumo ai sensi del precedente comma 6.
8. Speciali norme sono emanate dall'autorita' sanitaria competente
per il controllo del latte crudo immesso al consumo nei modi indicati
dal precedente comma 6.
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