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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 183 del 18/05/1989 (Pubblicata nella G. U del 25 maggio 1989 n. 120 suppl. ord.)
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' della legge)
1. La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del
suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del
patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e
sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.
2. Per il conseguimento delle finalita' perseguite dalla presente
legge, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di
carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli
interventi, di loro esecuzione, in conformita' alle disposizioni che
seguono.
3. Ai fini della presente legge si intende:
a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e
le opere infrastrutturali;
b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine;
c) per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti, i
canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici;
d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque
pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in
superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua
direttamente o a mezzo di affluenti, nonche' il territorio che puo'
essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi
i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo
prospiciente, qualora un territorio possa essere allagato dalle acque
di piu' corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino
idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie
maggiore,
e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito
dalla competente autorita' amministrativa.
4. Alla realizzazione delle attivita' previste al comma 1
concorrono, secondo le rispettive competenze. lo Stato, le regioni a
statuto speciale ed ordinario, le provincie autonome di Trento e di
Bolzano, le provincie, i comuni, le comunita' montane, i consorzi di
bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano.
5. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonche'
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'Art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'Art. 1:
Il testo dell'Art. 117 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme
legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non
siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello
di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficienza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il
potere di emanare norme per la loro attuazione".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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