Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 184 del 16/05/1989 (Pubblicata nella G. U del 25 maggio 1989 n. 120)
Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali.
Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), gia'
denominato CIRA nella delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) de 20 luglio 1979, e' un programma
destinato a finalita' di ricerca, sperimentazione, interscambio
dell'informazione e formazione del personale nel settore
aerospaziale, in aderenza all'evoluzione scientifica, tecnologica ed
economica del settore stesso. Le attivita' attinenti al settore
spaziale dovranno essere espletate in coerenza con il Piano spaziale
nazionale in stretto coordinamento con l'Agenzia spaziale italiana
(ASI).
2. La progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere
strumentali al programma sono affidate alla CIRA S.p.a., con sede in
Napoli, di cui alla delibera del CIPE del 14 ottobre 1986, che potra'
avvalersi di consorzi di imprese, altamente qualificate, a prevalente
partecipazione pubblica.
3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 e' valutato
nell'ammontare complessivo di lire 600 miliardi, comprensivo della
somma di lire 35 miliardi di cui all'articolo 1, lettera m), della
legge 29 marzo 1985, n. 110, nonche' della somma di lire 65 miliardi,
gia' assegnata, allo scopo, dal Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legge 1 marzo 1986, n.
64.
4. Al maggior onere di lire 500 miliardi, da ripartire nel
quinquennio 1988-1992, in ragione di lire 35 miliardi per il 1988,
lire 165 miliardi per il 1989 e lire 100 miliardi per ciascuno degli
anni 1990, 1991 e 1992, si provvede a valere sulle autorizzazioni di
spesa per gli anni medesimi di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo della lettera m) dell'art. 1 della legge n.
110/1985 (Utilizzazione delle disponibilita' residue sul
Fondo investimenti e occupazione - FIO, nell'ambito del
Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi in corso per l'anno 1984) e' il
seguente:
"Al fine del sostegno degli investimenti nei settori
produttivi e infrastrutturali, le residue risorse del
'Fondo investimenti e occupazione' relativo all'anno 1984,
pari a 1.684,5 miliardi di lire, sono ripartite come segue:
(Omissis)
m) 55 miliardi per l'avvio di centri di ricerca nel
Mezzogiorno in ragione di 35 miliardi alla CIRA S.p.a. per
la realizzazione del Centro di ricerche aerospaziali, di 10
miliardi all'ENI per il Centro di ricerca sul carbone in
Sardegna, di 10 miliardi all'EFIM per il Centro di ricerca
sull'alluminio e sulle nuove leghe in Sardegna".
- La legge n. 64/1986 reca: "Disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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