Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 19 del 23/01/1989 (Pubblicata nella G.U. del 28 gennaio 1989 n. 23)
Modifica dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, concernente il limite di eta' per la nomina a cappellano degli istituti di prevenzione e di pena.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, il numero 5 e'
sostituito dal seguente:
   "5) eta' non superiore ad anni settanta".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 23 gennaio 1989
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del
                                    Consiglio dei Ministri
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge qui modificata, della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             La  legge  n.  68/1982  reca:  (Trattamento giuridico ed
          economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di
          pena).  Si  trascrive  il  testo  del relativo art. 3, come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
             "Art.  3.  - Gli incarichi previsti dall'articolo 1 sono
          conferiti al sacerdote, secolare o  regolare,  che  sia  in
          possesso dei seguenti requisiti:
              1) cittadinanza italiana;
              2) godimento dei diritti politici;
              3) buona condotta;
              4) sana costituzione fisica;
              5) eta' non superiore ad anni settanta".
             L'art.  1 della medesima legge, richiamato nell'articolo
          soprariportato, e' cosi' formulato:
             "Art.  1.  -  Negli istituti di prevenzione e di pena le
          pratiche di culto, l'istruzione  e  l'assistenza  religiosa
          della  confessione  cattolica  sono  affidate,  in forma di
          incarico, ad uno o piu' cappellani.
             Le  funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi di
          cui al comma precedente sono affidate, sempre in  forma  di
          incarico, all'ispettore dei cappellani previsto dall'art. 1
          della legge 5 marzo 1963, n. 323".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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