Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 193 del 24/05/1989 (Pubblicata nella G. U del 29 maggio 1989 n. 123)
Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.
Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I benefici di cui all'articolo 4, comma 14- bis, del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, avranno le
seguenti decorrenze:
a) ai fini giuridici dal 1 luglio 1972, cosi' come previsto nel
decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, e,
comunque, dalla data del decreto di nomina, se successiva;
b) ai fini economici dalla data di entrata in vigore della legge
17 febbraio 1985, n. 17.
2. Le mansioni richieste per l'applicazione dei benefici di cui al
comma 1 sono quelle previste dall'articolo 172 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e cioe' quelle di concetto, tecniche e
amministrative.
3. Gli impiegati delle carriere di concetto del Ministero delle
finanze, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma
14- bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, che siano
transitati quali vincitori di concorso nei ruoli della carriera
direttiva del medesimo Ministero, possono chiedere, con istanza da
presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, di fruire dei benefici di cui alla norma sopra
citata.
4. La ricostruzione di carriera del personale anzidetto si effettua
nel ruolo della carriera direttiva di appartenenza all'entrata in
vigore della presente legge o, in mancanza, in altro ruolo della
carriera direttiva del Ministero delle finanze, pur rimanendo in
servizio nel settore dell'Amministrazione di appartenenza.
5. Le promozioni conseguite per effetto della presente legge,
contrassegnate dagli stessi provvedimenti adottati per il troncone di
concetto delle ex carriere speciali, danno titolo alla collocazione
in ruolo, secondo l'ordine della relativa graduatoria, dopo l'ultimo
degli impiegati della ex carriera direttiva o del ruolo ad
esaurimento pervenuti alla medesima qualifica con la stessa
decorrenza ed avente uguale anzianita' di servizio.
6. Gli impiegati delle ex carriere di concetto tecniche,
destinatari della presente legge, continuano a prestare la loro
opera, per almeno dieci anni, presso gli uffici dell'Amministrazione
di appartenenza con le funzioni tecniche del ruolo di provenienza.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
Il comma 14- bis dell'art. 4 del D.L. n. 853/1984,
aggiunto dalla legge di conversione n. 17 del 1985, prevede
quanto segue: "14- bis. I benefici normativi ed economici
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1
giugno 1972, n. 319, (Per il titolo si veda nelle note
all'art. 1, n.d.r.), sono estesi al personale di concetto
delle soppresse carriere ordinarie (tecniche ed
amministrative) che abbia sostenuto concorsi di accesso
alla carriera con almeno tre prove scritte sulle materie
professionali e di istituto ed abbia svolto mansioni
analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali".
Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 14- bis dell'art. 4 del D.L. n.
853/1984 si veda la nota al titolo.
- Il D.P.R. n. 319/1972 concerne il riordinamento delle
ex carriere speciali.
- La legge n. 17/1985 di conversione del D.L. n.
853/1984 e' stata pubblicata nell'edizione straordinaria
alla Gazzetta Ufficiale di domenica 17 febbraio 1985 ed e'
entrata in vigore il 18 febbraio 1985.
- L'art. 172 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con D.P.R. n. 3/1957, cosi' recita:
"Art. 172 (Attribuzioni). - Il personale delle carriere
di concetto addetto agli uffici dell'amministrazione
centrale e periferica svolge i compiti di carattere
amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli
ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad esso vengono
affidati.
Nell'espletamento dei propri compiti ha la
responsabilita' della corretta applicazione delle leggi e
dei regolamenti".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
