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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le udienze dinanzi alle commissioni tributarie sono pubbliche.
Per la loro disciplina si applicano gli articoli 127, 128, 129 e 130
del codice di procedura civile.
2. Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, le parole: "e dell'articolo
128" sono soppresse.
3. L'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e' soppresso.
4. Resta ferma la validita' degli atti compiuti in tutti i gradi
della giurisdizione tributaria anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 127, 128, 129 e 130 del codice
di procedura civile e' il seguente:
"Art. 127 (Direzione dell'udienza). - L'udienza e'
diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.
Il giudice che la dirige puo' fare o prescrivere quanto
occorre affinche' la trattazione delle cause avvenga in
modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina
i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa
quando la ritiene sufficiente.
Art. 128 (Udienza pubblica). - L'udienza in cui si
discute la causa e' pubblica a pena di nullita', ma il
giudice che la dirige puo' disporre che si svolga a porte
chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di
ordine pubblico o di buon costume.
Il giudice esercita i poteri di polizia per il
mantenimento dell'ordine e del decoro e puo' allontanare
chi contravviene alle sue prescrizioni.
Art. 129 (Doveri di chi interviene o assiste
all'udienza). - Chi interviene o assiste all'udienza non
puo' portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e
in silenzio.
E' vietato fare segni di approvazione o di
disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.
Art. 130 (Redazione del processo verbale). - Il
cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la
direzione del giudice.
Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede
l'udienza e dal cancelliere; di esso non si da' lettura,
salvo espressa istanza di parte".
- Il testo del primo comma dell'art. 39 (Norma di
rinvio) del D.P.R. n. 636/1972 (Revisione della disciplina
del contenzioso tributario), cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente: "Al procedimento dinanzi
alle commissioni tributarie si applicano, in quanto
compatibili con le norme del presente decreto e delle leggi
che disciplinano le singole imposte, le norme contenute nel
libro I del codice di procedura civile, con esclusione
degli articoli da 61 a 67, dell'art. 68, primo e secondo
comma, degli articoli da 90 a 97".
- L'ultimo comma dell'art. 27 del citato D.P.R. n.
636/1972 non ammetteva la discussione orale nel
procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale.