Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 211 del 29/05/1989 (Pubblicata nella G. U del 3 giugno 1989 n. 128)
Modifiche ed integrazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 854, concernente modalita' di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennita' di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili.
Modifiche ed integrazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 854, concernente modalita' di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennita' di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973,
n. 854, e' sostituito dai seguenti:
"Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e
la firma dell'avente diritto, o, in sostituzione, quelle del suo
rappresentante legale, autenticate ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15. Il libretto stesso e' documento valido ai fini della
riscossione dei mandati di pagamento delle provvidenze di cui al
presente articolo senza limiti di importo.
La riscossione senza limiti di importo e', altresi', consentita a
persona munita di apposita delega con firma autenticata
dall'ufficiale di stato civile o da notaio dietro esibizione del
libretto dell'assistito e di un proprio documento di identificazione
personale".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 854/1973
(Modalita' di erogazione degli assegni, delle pensioni ed
indennita' di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei
ciechi civili e di mutilati ed invalidi civili), come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3. - Ai beneficiari delle pensioni, assegni ed
altre indennita', previste dall'art. 1 della presente
legge, le prefetture, in relazione alle determinazioni dei
comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica,
rilasciano apposito libretto, che deve recare il numero di
iscrizione, le generalita' del beneficiario, la categoria
di appartenenza, la data di decorrenza del beneficio e gli
estremi della determinazione del comitato provinciale di
assistenza e beneficenza pubblica.
Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la
fotografia e la firma dell'avente diritto, o, in
sostituzione, quelle del suo rappresentante legale,
autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il
libretto stesso e' documento valido ai fini della
riscossione dei mandati di pagamento delle provvidenze di
cui al presente articolo senza limiti di importo.
La riscossione senza limiti di importo e', altresi',
consentita a persona munita di apposita delega con firma
autenticata dall'ufficiale di stato civile o da notaio
dietro esibizione del libretto dell'assistito e di un
proprio documento di identificazione personale".
- La legge n. 15/1968 contiene: "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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