Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 22 del 23/01/1989 (Pubblicata nella G.U. del 30 gennaio 1989 n. 24)
Nuova disciplina della contumacia.
Nuova disciplina della contumacia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 183- bis del codice di procedura penale e' sostituito
dal seguente:
"Art. 183-bis (Restituzione in termini. Effetti della
restituzione). - Le parti possono essere restituite in un termine
stabilito a pena di decadenza se provano di non aver potuto
osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore.
Se e' stata pronunciata sentenza contumaciale, o decreto di
condanna, puo' essere chiesta la restituzione nel termine per
proporre impugnazione od opposizione nonche' per la presentazione dei
motivi anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva
conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia stata
gia' proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa
ovvero, quando la sentenza contumaciale e' stata notificata a norma
dell'articolo 170, dell'articolo 173 o dell'articolo 177-bis, egli
non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del
procedimento.
L'istanza per la restituzione nel termine deve essere presentata, a
pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale cesso' il
fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, ovvero, nei casi di
cui al comma precedente, da quello in cui l'imputato ha avuto
effettiva conoscenza dell'atto. La restituzione non puo' essere
concessa piu' di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del
procedimento.
Sull'istanza decide con ordinanza il giudice che procede al tempo
della presentazione della stessa; se e' stata pronunciata sentenza o
decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente
sull'impugnazione o sulla opposizione.
L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la
proposizione dell'impugnazione o dell'opposizione ovvero per la
presentazione dei motivi, puo' essere impugnata solo con la sentenza
che decide sull'impugnazione o sull'opposizione.
Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel
termine puo' essere proposto ricorso per cassazione.
Con il provvedimento che accoglie l'istanza di restituzione nel
termine per proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna,
il giudice ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto in
esecuzione della sentenza stessa.
Quando la restituzione e' concessa ai sensi del secondo comma, non
si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo
intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del
decreto di condanna e la data in cui e' notificato alla parte
l'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fiine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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