Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 22 del 23/01/1989 (Pubblicata nella G.U. del 30 gennaio 1989 n. 24)
Nuova disciplina della contumacia.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 183- bis del codice di procedura penale e' sostituito
dal seguente:
  "Art.    183-bis    (Restituzione   in   termini.   Effetti   della
restituzione). - Le parti possono essere  restituite  in  un  termine
stabilito  a  pena  di  decadenza  se  provano  di  non  aver  potuto
osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore.
  Se  e'  stata  pronunciata  sentenza  contumaciale,  o  decreto  di
condanna,  puo'  essere  chiesta  la  restituzione  nel  termine  per
proporre impugnazione od opposizione nonche' per la presentazione dei
motivi anche dall'imputato che provi  di  non  aver  avuto  effettiva
conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia stata
gia' proposta dal difensore e il fatto non sia  dovuto  a  sua  colpa
ovvero,  quando  la sentenza contumaciale e' stata notificata a norma
dell'articolo 170, dell'articolo 173 o  dell'articolo  177-bis,  egli
non  si  sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del
procedimento.
  L'istanza per la restituzione nel termine deve essere presentata, a
pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale  cesso'  il
fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, ovvero, nei casi di
cui al comma  precedente,  da  quello  in  cui  l'imputato  ha  avuto
effettiva  conoscenza  dell'atto.  La  restituzione  non  puo' essere
concessa piu' di una volta per ciascuna parte in  ciascun  grado  del
procedimento.
  Sull'istanza  decide  con ordinanza il giudice che procede al tempo
della presentazione della stessa; se e' stata pronunciata sentenza  o
decreto  di  condanna,  decide  il  giudice  che  sarebbe  competente
sull'impugnazione o sulla opposizione.
  L'ordinanza   che  concede  la  restituzione  nel  termine  per  la
proposizione  dell'impugnazione  o  dell'opposizione  ovvero  per  la
presentazione  dei motivi, puo' essere impugnata solo con la sentenza
che decide sull'impugnazione o sull'opposizione.
  Contro  l'ordinanza  che  respinge la richiesta di restituzione nel
termine puo' essere proposto ricorso per cassazione.
  Con  il  provvedimento  che  accoglie l'istanza di restituzione nel
termine per proporre impugnazione avverso una sentenza  di  condanna,
il   giudice   ordina  la  scarcerazione  dell'imputato  detenuto  in
esecuzione della sentenza stessa.
  Quando  la restituzione e' concessa ai sensi del secondo comma, non
si tiene conto, ai fini  della  prescrizione  del  reato,  del  tempo
intercorso  tra  la  notificazione  della sentenza contumaciale o del
decreto di condanna e  la  data  in  cui  e'  notificato  alla  parte
l'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fiine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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