Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 234 del 14/06/1989 (Pubblicata nella G. U del 21 giugno 1989 n. 143 suppl. ord.)
Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.
Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
1. Le disposizioni del presente titolo sono intese a favorire il
completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione
dell'industria navalmeccanica in base alle linee programmatiche di
cui all'articolo 1 della legge 22 marzo 1985, n. 111, e a dare
attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n.
167 del 26 gennaio 1987 concernente gli aiuti alla costruzione
navale, di seguito denominata "Direttiva CEE".
2. Gli aiuti previsti nel presente titolo si riferiscono a lavori di
costruzione delle unita' a scafo metallico o realizzato con materiali
a tecnologia avanzata e relative pertinenze, di seguito indicate:
a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate;
b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non
inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non
inferiore a 100 tonnellate.
3. Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle
effettuate per conto dello Stato nonche' le unita' abilitate
esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade.
4. Gli aiuti di cui al comma 2 si riferiscono altresi' a lavori di
trasformazione, modificazione e grande riparazione navale riguardanti
navi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, non inferiori alle
1.000 tonnellate di stazza, purche' i lavori eseguiti comportino
modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di
propulsione o delle cabine e servizi per passeggeri.
5. Gli aiuti di cui al comma 2 possono riferirsi altresi' a lavori di
costruzione, di trasformazione, modificazione e grande riparazione di
galleggianti di stazza lorda non inferiore alle 1.000 tonnellate,
bacini galleggianti, costruzioni di interesse energetico costruzioni
anti-inquinamento, unita' ad alta tecnologia, unita' per ricerche e
per lavori in mare nonche' relative pertinenze, compresi i moduli
abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate o
di peso non inferiore alle 100 tonnellate nel caso in cui non possa
farsi riferimento alla stazza.
6. Gli aiuti di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre
provvidenze aventi analoghe finalita'.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 1 della legge n. 111/1985 e' il
seguente:
"Art. 1. - In attuazione delle "linee programmatiche per
favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di
ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria
navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica
marittima nazionale", approvate dal CIPI nella seduta del
19 giugno 1984, le disposizioni contenute nella legge 14
agosto 1982, n. 598, e nella legge 14 agosto 1982, n. 599,
gia' prorogate e modificate, con le modifiche e le
integrazioni di cui ai successivi articoli, nonche' i
termini previsti dalle stessi leggi scaduti il 30 giugno
1984, sono prorogati al 31 dicembre 1986".
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