Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 257 del 03/07/1989 (Pubblicata nella G. U del 19 luglio 1989 n. 167)
Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali.
Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai fini dell'esecuzione della pena in Italia nei casi di
applicazione della convenzione sul trasferimento delle persone
condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, il Ministro di
grazia e giustizia richiede il riconoscimento della sentenza penale
straniera. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la
corte di appello, nel distretto della quale ha sede l'ufficio del
casellario competente ai fini della iscrizione, una copia della
sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti
che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni
disponibili. Trasmette, inoltre, la domanda di esecuzione nello Stato
da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato
acconsente all'esecuzione.
2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta
alla corte di appello. Si applicano le disposizioni stabilite nel
secondo e terzo comma dell'articolo 674 del codice di procedura
penale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1.
- La convenzione sul trasferimento delle persone
condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, e'
stata ratificata con la legge
25 luglio 1988, n. 334, la quale ha altresi' dato
esecuzione alla convenzione medesima.
- Il testo del secondo e terzo comma dell'art. 674 del
codice di procedura penale, e il seguente: "La corte
delibera, con sentenza, osservate le forme stabilite per
gli incidenti di esecuzione. Tale sentenza e' soggetta al
ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero e
dell'interessato.
Quando la corte dichiara il riconoscimento, il
procuratore generale comunica l'estratto della sentenza al
casellario competente, perche' ne sia fatta la relativa
menzione".
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