Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 257 del 03/07/1989 (Pubblicata nella G. U del 19 luglio 1989 n. 167)
Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali.
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  dell'esecuzione  della  pena  in  Italia  nei casi di
applicazione  della  convenzione  sul  trasferimento  delle   persone
condannate,  adottata  a  Strasburgo il 21 marzo 1983, il Ministro di
grazia e giustizia richiede il riconoscimento della  sentenza  penale
straniera.  A  tale scopo trasmette al procuratore generale presso la
corte di appello, nel distretto della quale  ha  sede  l'ufficio  del
casellario  competente  ai  fini  della  iscrizione,  una copia della
sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti
che  vi  siano  allegati,  e  con la documentazione e le informazioni
disponibili. Trasmette, inoltre, la domanda di esecuzione nello Stato
da  parte  dello  Stato  estero  ovvero  l'atto  con cui questo Stato
acconsente all'esecuzione.
  2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta
alla corte di appello. Si applicano  le  disposizioni  stabilite  nel
secondo  e  terzo  comma  dell'articolo  674  del codice di procedura
penale.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1.
             -   La   convenzione  sul  trasferimento  delle  persone
          condannate, adottata a Strasburgo  il  21  marzo  1983,  e'
          stata ratificata con la legge
          25   luglio  1988,  n.  334,  la  quale  ha  altresi'  dato
          esecuzione alla convenzione medesima.
             -  Il  testo del secondo e terzo comma dell'art. 674 del
          codice di  procedura  penale,  e  il  seguente:  "La  corte
          delibera,  con  sentenza,  osservate le forme stabilite per
          gli incidenti di esecuzione. Tale sentenza e'  soggetta  al
          ricorso  per  cassazione  da parte del pubblico ministero e
          dell'interessato.
             Quando   la   corte   dichiara   il  riconoscimento,  il
          procuratore generale comunica l'estratto della sentenza  al
          casellario  competente,  perche'  ne  sia fatta la relativa
          menzione".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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