Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 285 del 04/08/1989 (Pubblicata nella G. U del 10 agosto 1989 n. 186)
Norme specifiche sul servizio diplomatico.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
               Trattamento economico dei gradi iniziali 
                      della carriera diplomatica 
 1. Tenuto conto dell'esigenza di raccordare  la  normativa  generale
sul pubblico impiego con gli specifici  compiti  di  direzione  e  di
coordinamento del personale diplomatico nei settori di  attivita'  di
cui all'articolo 99 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, e in attesa  del  provvedimento  legislativo  di
riordinamento dell'assetto organizzativo e degli strumenti  operativi
dell'Amministrazione degli affari esteri, ai consiglieri di legazione
non ancora in possesso dei requisiti di cui  all'articolo  29,  primo
comma, lettera b), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1972, n. 748, e' attribuito il trattamento economico tabellare
corrispondente all'ottanta per cento di  quello  dei  consiglieri  di
legazione dotati dei suindicati requisiti. La suddetta percentuale e'
ridotta al settantacinque per cento per i funzionari diplomatici  con
il grado  di  primo  segretario  di  legazione  e  di  segretario  di
legazione. 
  2. I funzionari di  cui  al  comma  1  conservano  la  retribuzione
individuale di anzianita' in godimento alla data di attribuzione  del
nuovo stipendio. 
  3. Ai fini della progressione economica  nel  nuovo  stipendio,  il
suddetto  personale   viene   collocato   nella   classe   o   scatto
immediatamente inferiore al trattamento spettante ai sensi dei  commi
1 e 2, previa temporizzazione della differenza. 
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022