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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Programma triennale dell'azione pubblica
per la tutela dell'ambiente
1. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano, nonche' sentite l'Associazione nazionale comuni italiani e
l'Unione delle province d'Italia, propone per ciascun triennio al
Comitato interministeriale per la programmazione economica il
programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente.
2. Il programma e' approvato dal CIPE, sentite le competenti
commissioni parlamentari, ed e' aggiornato entro il 30 giugno di
ciascun anno con identica procedura. Contestualmente alla
trasmissione alle competenti commissioni dell'aggiornamento annuale,
il Ministro riferisce sullo stato di attuazione del programma.
3. Il programma determina le priorita' dell'azione pubblica per
l'ambiente; ripartisce per ambiti regionali e, ai fini del
risanamento idrico, per bacino idrografico, finalizzandole a dette
priorita', le risorse statali disponibili, ivi comprese quelle per
interventi ed opere di tutela ambientale finanziate a carico del
fondo investimenti ed occupazione, e quelle della presente legge,
coordinandole a quelle previste dalle leggi di tutela dell'ambiente
dall'inquinamento, tenendo conto dei finanziamenti comunitari
utilizzabili. Definisce altresi' metodi ed indirizzi finalizzati a
garantire, ai sensi dell'articolo 4, l'integrazione concertata tra
risorse dello Stato e altre risorse pubbliche, con particolare
riguardo a quelle delle regioni e degli enti locali, nonche' risorse
di enti pubblici economici e private. Il programma definisce inoltre
lo schema-tipo di accordo di cui all'articolo 4.
4. Per l'attuazione del programma per gli anni 1989-1991 e'
autorizzata la spesa di lire 232 miliardi per il 1989, di lire 589
miliardi per il 1990 e di lire 793 miliardi per il 1991 secondo le
modalita' e articolazioni degli articoli 7, 8, 9, comma 6, 10, comma
2, 11, 12, 13 e 14. Per il finanziamento del programma per gli anni
successivi si provvede a norma dell'articolo 11-quater, comma 3,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 11-quater, comma 3, della legge n.
468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio), introdotto dall'art. 8
della legge n. 362/1988, e' il seguente: " 3. Le leggi di
spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale
previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio
pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero,
nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie,
possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla
legge finanziaria a norma dell'art. 11, comma 3, lettera
d)".