Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 33 del 03/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 6 febbraio 1989 n. 30)
Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni 1988-1989-1990.
Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni 1988-1989-1990.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. In considerazione delle finalita' istituzionali e delle
attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati sono
assegnati, per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, contributi
alle associazioni combattentistiche e assimilate, di cui alla
allegata tabella A, particolarmente meritevoli del sostegno dello
Stato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo
1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.
2. Salvo quanto previsto nella presente legge, sono prorogate per
gli anni 1988, 1989 e 1990 le disposizioni contenute nel titolo I
della legge 19 novembre 1987, n. 476, riguardanti le procedure e le
modalita' per la concessione di contributi a favore degli enti e
delle associazioni di promozione sociale.
3. Per l'anno 1988, le domande di contributo da parte degli enti ed
associazioni di cui al comma 2, devono essere presentate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 90 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge e per gli anni successivi, entro il 31
marzo, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 3 della
legge 19 novembre 1987, n. 476.
4. Gli enti ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a
trasmettere entro il 31 maggio di ciascun anno, a dimostrazione del
concreto perseguimento delle finalita' istituzionali, una relazione,
con rendiconto, dell'attivita' svolta, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che a sua volta presenta al Parlamento una relazione
consuntiva sulla regolarita' dei bilanci e sulla attivita' delle
singole associazioni ai fini della determinazione dei contributi
dello Stato per i successivi esercizi.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 2, determinati complessivamente
in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, sono
erogati a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo
24, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 617/1977 concerne l'attuazione della
delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.
382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni
statali alle regioni a statuto ordinario. Il relativo art.
115, nel testo modificato dal D.L. n. 481/1978 (Fissazione
al 1 gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113,
decimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la
cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o
sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del
medesimo decreto, nonche' norme di salvaguardia del
patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza e della disciolta
amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed
internazionali), cosi' recita:
"Art. 115 (Enti a struttura associativa). - Gli enti di
cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale,
che abbiano una struttura associativa, continuano a
sussistere come enti morali assumendo la personalita'
giuridica di diritto privato con il decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente
e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la
titolarita' dei beni necessari allo svolgimento delle
attivita' associative, nonche' di quelle derivanti da atti
di liberalita' o contributi degli associati.
Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede
con il decreto di cui al precedente art. 113.
Il decreto di cui al presente articolo dispone
l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per
il sostegno dell'attivita' associativa delle persone
giuridiche private costituite ai sensi del presente
articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potra'
comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo
Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto
per l'ANMIL nell'articolo 1-decies del decreto-legge 18
agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di
conversione.
In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono
abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su
salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite,
prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni
continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli
enti di cui al primo comma.
A partire dal 1 gennaio 1980 gli enti di cui al primo e
all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante
ritenuta sulle pensioni assegni e rendite erogati dallo
Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi
associativi che i titolari delle suddette prestazioni
intendono loro versare mediante delega in forma libera.
Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti
pubblici interessati stabiliscono mediante apposite
convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui
al primo e ultimo comma, le modalita' della riscossione
delle ritenute di cui al presente comma.
Dal 1 gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attivita'
di promozione sociale e di tutela degli associati, con
apposite leggi potra' assegnare contributi alle
associazioni nazionali che statutariamente e concretamente
dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente
rilevanti".
- La legge n. 476/1987 concerne la nuova disciplina del
sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi
alle associazioni combattentistiche. Il titolo I riguarda
gli enti e le associazioni di promozione sociale. Il testo
dell'art. 3 della citata legge n. 476/1987 e' il seguente:
"Art. 3 (Presentazione delle domande e relativa
documentazione). 1. Per l'anno 1986, le domande di
contributo da parte degli enti e delle associazioni di cui
al precedente art. 2 devono essere presentate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge. Per l'anno
successivo, le domande devono essere presentate entro il 31
marzo, unitamente ad un programma che specifichi le
attivita' di cui all'art. 1, da attuarsi a livello
nazionale, e i relativi impegni finanziari.
2. Entro i medesimi termini devono inoltre essere
presentate:
a) copia dello statuto e dell'eventuale regolamento;
b) copia del bilancio di previsione, relativo all'anno
per il quale viene presentata richiesta di contributo,
regolarmente approvato dagli organi statutari;
c) copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno
precedente a quello della presentazione della domanda di
contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a
qualsiasi titolo dallo Stato, dalle regioni, dalle province
e loro associazioni o consorzi;
d) attestazione circa la disponibilita' o meno,
completa o parziale, di personale statale o degli enti
locali, non a carico del bilancio sociale;
e) relazione sull'attivita' svolta nell'anno
precedente;
f) dichiarazione del legale rappresentante attestante
il numero e l'ubicazione delle sedi, il numero dei soci che
hanno provveduto al pagamento della quota associativa per
l'anno antecedente a quello della presentazione della
richiesta di contributo;
g) per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2, una
relazione attestante i requisiti richiesti nel medesimo
comma per l'accesso al contributo".
- La legge n. 67/1988 reca disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 1988). Il primo comma dell'art. 24
autorizza la spesa di lire 30 miliardi nel triennio
1988-1990, in ragione di lire 10 miliardi annui, per
contributi alle associazioni combattentistiche e alle
associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14
(Proroga dei contributi a carico dello Stato in favore di
associazioni per il sostegno della loro azione di
promozione sociale) e successive modificazioni.
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