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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti
agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio
1. L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 1 (Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di
guerra). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 sono adeguati
automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi
vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione
previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e
successive modifiche ed integrazioni:
a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni
di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidita' di
cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834;
b) l'indennita' una tantum di cui al terzo comma dell'articolo 11
del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915;
c) l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e relative
integrazioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
d) l'assegno integrativo per gli invalidi di 1a categoria di cui
al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, l'assegno per cumulo di cui al
primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di incollocabilita' di cui ai
commi primo e undicesimo dell'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di maggiorazione di cui
all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915
del 1978;
e) la maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dal
secondo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1978, come sostituito dall'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e
dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915
del 1978;
f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834;
g) il limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato
dal comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;
h) gli assegni previsti dall'articolo 8 della presente legge e
dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915
del 1978, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente
legge.
2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si
intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di
adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno
1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986,
limitatamente alla meta' e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per
l'anno 1990, l'altra meta' dell'assegno per adeguamento corrisposto
nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento
corrisposto nell'anno 1985.
3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri
assegni o indennita', spettanti ai titolari di pensione di guerra,
diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1.".
2. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 dell'articolo 1 della
legge n. 656 del 1986, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, con le modalita' indicate al comma 2 dell'articolo 1 della
legge n. 656 del 1986, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, in quanto applicabili, si estende anche agli assegni annui
per adeguamento automatico, corrisposti ai grandi invalidi per
servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di 1a categoria,
sugli assegni accessori corrispondenti agli analoghi assegni
accessori percepiti dai grandi invalidi di guerra.
3. Il medesimo adeguamento non si applica a categorie diverse da
quelle dei pensionati di guerra e dei grandi invalidi per servizio,
per le quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1, della presente legge: La legge
n. 656/1986 reca: "Modifiche ed integrazioni alla normativa
sulle pensioni di guerra". Note all'art. 1 della legge n.
656/1986, nel testo sostituito dalla presente legge: - Il
testo dell'art. 9 della legge n. 160/1975, e successive
modifiche ed integrazioni (Norme per il miglioramento dei
trattamenti pensionistici e per il collegamento alla
dinamica salariale), e' il seguente: "Art. 9 (Collegamento
del trattamento minimo di pensione alle retribuzioni degli
operai dell'industria). - L'importo mensile del trattamento
minimo di pensione di cui all'art. 1, con effetto dal 1
gennaio di ciascun anno, e' aumentato in misura percentuale
pari all'aumento percentuale dell'indice dei tassi delle
retribuzioni minime contrattuali degli operati
dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato
dall'Istituto centrale di statistica. Ai fini previsti nel
precedente comma la variazione percentuale dell'indice dei
tassi delle retribuzioni minime contrattuali e' determinata
confrontando il valore medio dell'indice relativo al
periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese
anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dell'importo
mensile del trattamento minimo con il valore medio
dell'indice in base al quale e' stato effettuato il
precedente aumento. In sede di prima applicazione e con
effetto dal 1 gennaio 1976, il confronto e' effettuato con
riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo
dall'agosto 1973 al luglio 1974 e l'aumento percentuale e'
applicato all'importo di L. 52.550. A partire dalla
seconda applicazione del presente articolo le variazioni
dell'indice di cui al primo comma sono calcolate
dall'Istituto centrale di statistica al netto delle
variazioni del volume di lavoro. La variazione percentuale
d'aumento dell'indice di cui al primo comma e' accertata
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale di concerto con il Ministro per il tesoro". - Il
D P.R. n. 834/1981 reca: "Definitivo riordinamento delle
pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista
dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533". -
L'art. 11 del testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con D P.R. n. 915/1978, e'
cosi' formulato: "Art. 11 (Pensione, assegno o
indennita'). - Il militare che, per effetto di ferite,
lesioni od infermita' riportate o aggravate per causa di
servizio di guerra o attinente alla guerra ed il cittadino
che, per causa dei fatti di guerra indicati negli articoli
8 e 9, abbiano subito menomazioni dell'integrita' personale
ascrivibili ad una delle categorie di cui all'annessa
tabella A hanno diritto a pensione vitalizia se la
menomazione non sia suscettibile col tempo di miglioramento
o ad assegno temporaneo se la menomazione ne sia
suscettibile. Il trattamento economico spettante per le
categorie di invalidita' di cui al comma precedente e'
stabilito dalla tabella C annessa al presente testo unico.
Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate
nell'allegata tabella B, e' corrisposta una indennita' per
una volta tanto, in una misura pari ad una o piu'
annualita' della pensione di 8a categoria, con un massimo
di cinque annualita', secondo la gravita' della menomazione
fisica. Quando sussistano piu' menomazioni che diano titolo
ciascuna ad indennita' per una volta tanto, il trattamento
spettante all'invalido e' determinato in base alla
riduzione della capacita' lavorativa generica risultante
dal complesso delle menomazioni stesse, fermo restando il
limite massimo di cinque annualita' ove, per il complesso
delle invalidita', non spetti pensione od assegno
temporaneo. Le infermita' non esplicitamente elencate
nelle tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che
comprendono infermita' equivalenti tenendo conto di quanto
indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B
allegati al presente testo unico. Qualora ad uno stesso
soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno
temporaneo ai sensi della tabella A ed una indennita' per
una volta tanto ai sensi della tabella B, le due
attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili.
L'ammontare dei due trattamenti non potra' in alcun caso
superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe
spettato all'invalido qualora le infermita' classificate
alla tabella B fossero state ascritte all'8a categoria
della tabella A". - L'art. 21 del testo unico approvato
con il citato D P.R. n. 915/1978, come sostituito
dall'art. 6 del D P.R. n. 834/1981, e' il seguente: "Art.
21 (Indennita' di assistenza e di accompagnamento). - Ai
mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle
mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E,
annessa al presente decreto, e' liquidata, d'ufficio, una
indennita' per la necessita' di assistenza e per la
retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il
servizio di assistenza e di accompagnamento venga
disimpegnato da un familiare del minorato. I pensionati
affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere A
numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo: A-bis; B numero 1); C;
D; E numero 1), della succitata tabella, possono ottenere,
a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore scelto fra
coloro che hanno optato per il servizio civile alternativo
o, in via subordinata, un accompagnatore militare. Per la
particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi
ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo
e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis numero 1),
possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori
militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a
domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di
integrazione dell'indennita' di assistenza e di
accompagnamento. La competente autorita' militare, in caso
di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne
dara' immediatamente comunicazione alla direzione
provinciale del tesoro che ha in carico la partita
dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di
competenza. Restano ferme tutte le altre norme previste
dal titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, concernente la devoluzione degli
assegni per decorazioni al valor militare. Gli assegni di
cui al precedente primo comma, escluso quello annesso alle
medaglie d'oro, sono corrisposti annualmente con scadenza
dal 31 dicembre di ogni anno. Il relativo pagamento e'
anticipato al 30 giugno, ferma restando la disposizione
contenuta nell'ultimo comma dell'art. 370 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827". La misura dell'integrazione di
cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di
ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma
stesso, e' stabilita: dal 1 gennaio 1985 in lire 1.260.000
mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili per
gli ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano
riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due
arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero
per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento
pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1 gennaio 1985
in lire 840.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire
1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1),
3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1
gennaio 1985 in lire 560.000 mensili e dal 1 gennaio 1986
in lire 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della
lettera A-bis. Un secondo accompagnatore militare compete,
a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera
A-bis, numero 2), i quali, in luogo del secondo
accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un
assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di
assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire
280.000 mensili dal 1 gennaio 1985 e lire 364.000 mensili
dal 1 gennaio 1986. L'indennita', comprese le eventuali
integrazioni di cui ai precedenti commi quinto e sesto, e'
corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in
ospedali o in altri luoghi di cura. Quando gli invalidi di
cui al presente articolo siano ammessi in istituti
rieducativi o assistenziali l'importo corrisposto a titolo
di indennita', comprese le integrazioni eventualmente
spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore
e' devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli
enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a
carico dei quali il ricovero e' avvenuto e, per il
rimanente quinto, all'invalido. Ai fini dell'applicazione
della norma di cui al precedente comma, gli enti
interessati provvederanno a dare comunicazione
dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del
Tesoro che ha in carico la partita di pensione
dell'invalido ricoverato". - L'art. 15 del testo unico
approvato con il D P.R. n. 915/1978 e' cosi' formulato:
"Art. 15 (Assegni spettanti ai grandi invalidi). - In
aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, gli
invalidi affetti da lesioni o infermita' elencate nella
tabella E, annessa al presente testo unico, hanno diritto
ad un assegno per superinvalidita', non riversibile, nella
misura indicata nella tabella stessa. Agli invalidi
affetti da lesioni o infermita' o da complesso di
menomazioni fisiche che diano titolo alla 1a categoria di
pensione e che non siano contemplate nella tabella E
compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno
temporaneo, un assegno integrativo non riversibile, in
misura pari alla meta' dell'assegno di superinvalidita'
previsto nella lettera H della tabella E". - Il primo
comma dell'art. 17 del testo unico approvato con il citato
D P.R. n. 915/1978, prevede che: "Qualora con una
invalidita' di 2a categoria coesistano altre infermita'
minori, senza pero' che nel complesso si raggiunga, in base
a quanto previsto dall'annessa tabella F-1, un'invalidita'
di 1a categoria, e' corrisposto un assegno per cumulo, non
riversibile, non superiore ai cinque decimi ne' inferiore
ai due decimi della differenza fra il trattamento economico
della 1a categoria e quello della 2a categoria di cui
l'invalido fruisce in relazione alla gravita' delle minori
infermita' coesistenti tenendo conto dei criteri
informatori della predetta tabella F-1.". - Il primo comma
dell'art. 20 del testo unico approvato con il D P.R. n.
915/1978 cosi' dispone: "Ai mutilati ed agli invalidi di
guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie
dalla 2a all'8a, che siano incollocabili ai sensi dell'art.
3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375, e
successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la
natura ed il grado della loro invalidita' di guerra,
possano riuscire di pregiudizio alla salute o alla
incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli
impianti e che risultino effettivamente incollocati, e'
attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno
temporaneo di guerra, e fino al compimento del 65 anno di
eta', un assegno di incollocabilita' nella misura pari alla
differenza fra il trattamento corrispondente a quello
previsto per gli ascritti alla 1a categoria con assegno di
superinvalidita' di cui alla tabella E, lettera H, esclusa
l'indennita' di assistenza e di accompagnamento, e quello
complessivo di cui sono titolari". - L'undicesimo comma
dell'art. 20 del testo unico approvato con il D P.R. n.
915/1978 stabilisce che: "Qualora l'invalido ometta la
denuncia di cui al precedente comma, vengono recuperate le
somme indebitamente corrisposte a decorrere dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio
l'attivita' lavorativa. In tale ipotesi puo' essere
comminata, con decreto del Ministro del tesoro, una
sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo
massimo corrispondente a sei mensilita' dell'assegno di
incollocabilita'". - L'art. 39 del testo unico approvato
con il D P.R. n. 915/1978, e' cosi' formulato: "Art. 39
(Assegno di maggiorazione a favore della vedova e degli
orfani). - Alla vedova, alla vedova assimilata, ed agli
orfani di militari o di civili deceduti a causa della
guerra nonche' alla vedova, alla vedova assimilata e agli
orfani di cui al precedente art. 38, che si trovino nelle
condizioni economiche previste dall'art. 70, e' liquidato,
a domanda, in aggiunta della pensione di guerra indiretta
di cui all'annessa tabella G un assegno di maggiorazione
nella misura di L. 474.000 annue. Qualora la vedova e gli
orfani fruiscano gia' del trattamento pensionistico,
l'assegno di cui al presente articolo e' liquidato, in
assenza dei prescritti requisiti, dalle competenti
direzioni provinciali del Tesoro. L'assegno di
maggiorazione puo' essere in ogni tempo revocato con
provvedimento del competente direttore provinciale del
Tesoro, da notificarsi agli interessati, quando vengano
meno le condizioni economiche che ne hanno determinato il
conferimento. I titolari dell'assegno di cui al presente
articolo hanno l'obbligo di comunicare alla competente
direzione provinciale del Tesoro, entro tre mesi dalla data
di scadenza del termine per la denuncia ai fini
dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), il
venir meno del requisito delle condizioni economiche
richiesto per fruire dell'assegno stesso. Qualora il
pensionato effettui la comunicazione entro il predetto
termine di tre mesi, la soppressione dell'assegno ha
effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di
scadenza del termine stesso. Negli altri casi, la
soppressione ha effetto dal primo giorno dell'anno
successivo a quello in cui si sono superati i limiti di
reddito. I titolari di pensioni possono conseguire un solo
assegno di maggiorazione". - L'art. 62 del testo unico
approvato con il D P.R. n. 915/1978, come sostituito
dall'art. 11 del D P.R. n. 834/1981, e' cosi' formulato:
"Art. 62 (Genitore che abbia perduto piu' figli per causa
di guerra). - Il genitore di piu' militari o civili morti a
causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o per
i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 consegue, a
prescindere dall'eta' e dalle condizioni economiche, la
pensione piu' favorevole che gli compete. Oltre a tale
pensione spetta anche un aumento nella misura del 90% della
pensione di cui al primo comma per ciascuno dei figli oltre
il primo. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non
si applicano nei confronti dei collaterali e degli
assimilati a genitori ai quali compete in ogni caso una
sola pensione sempreche' si trovino nelle condizioni
previste dagli articoli 57 e 58". - L'art. 64 del testo
unico approvato con il D P.R. n. 915/1978, e' cosi'
formulato: "Art. 64 (Genitore rimasto privo di prole). -
Il genitore che per la morte di uno o piu' figli sia
rimasto totalmente privo di prole consegue, finche' duri
tale situazione, la pensione piu' favorevole che gli
compete aumentata della meta'. Il genitore che abbia
perduto l'unico figlio ha diritto allo stesso trattamento
di cui al comma precedente a prescindere dal requisito
dell'eta' e dalle condizioni economiche. L'aumento e'
cumulabile con quello contemplato nel secondo comma
dell'art. 62". - Il testo dell'art. 15 del D P.R. n.
934/1981 e' il seguente: "Art. 15 (Assegni annessi alle
decorazioni al valor militare). L'ammontare degli assegni
annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di
guerra e' fissato a decorrere dal 1 luglio 1981, nella
seguente misura annua:
medaglia d'oro al valor militare . . . . L. 3.000.000
medaglia d'argento al valore per fatti
di guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 250.000
medaglia di bronzo per fatti di guerra . " 100.000
croci di guerra al valor militare . . . . " 70.000
- L'art. 70 del testo unico approvato con il D P.R. n.
915/1978, come modificato dal comma 3 dell'art. 2 della
legge 6 ottobre 1986, n. 656, e' cosi' formulato: "Art. 70
(Condizioni economiche per il conferimento dei trattamenti
e degli assegni pensionistici). - In tutti i casi in cui il
conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia
subordinato dal presente testo unico alle condizioni
economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni
medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in
presenza degli altri requisiti richiesti, sia in possesso,
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di
un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri
deducibili di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1953, n. 597, e successive
modificazioni, per un ammontare non superiore a L.
7.500.000. (Limite cosi' elevato dal comma 3 dell'art. 2
della citata legge n. 656/1986, con decorrenza 1 gennaio
1985, n.d.r.). Il Ministro del tesoro puo', con proprio
decreto, variare il limite di reddito di cui al precedente
comma in relazione alle modificazioni che dovessero
intervenire in materia di imposizione sul reddito delle
persone fisiche. Per i residenti all'estero il diritto ai
trattamenti e agli assegni pensionistici di cui al primo
comma e' subordinato alla sussistenza di condizioni
economiche equivalenti a quelle previste dal comma stesso
da accertarsi, ove occorra, anche mediante attestazione
della competente autorita' consolare. - L'art. 38 del
testo unico approvato con il D P.R. n. 915/1978, come da
ultimo modificato dall'art. 4 della citata legge n.
656/1986, e' cosi' formulato: "Art. 38 (Trattamento
spettante alle vedove e ai figli di invalidi di 1a
categoria). - Alla vedova e agli orfani dei mutilati od
invalidi di 1a categoria, con o senza assegno di
superinvalidita', e' liquidata, in presenza dei prescritti
requisiti soggettivi la pensione di guerra di cui
all'annessa tabella G qualunque sia la causa del decesso
dell'invalido. La vedova e gli orfani dei mutilati od
invalidi di 1a categoria, con o senza assegno di
superinvalidita', deceduti per cause diverse da quelle che
hanno determinato l'invalidita' di guerra sono assimilati a
tutti gli effetti alla vedova di cui all'art. 37 e agli
orfani di cui agli articoli 44, 45 e 46. Le disposizioni
di cui ai commi precedenti si applicano anche alla vedova e
agli orfani degli invalidi che, all'atto del decesso, siano
titolari dell'assegno di incollocabilita' di cui al primo
comma dell'art. 20 o del trattamento previsto dall'ultimo
comma dell'articolo stesso. Alla vedova di cui ai commi
precedenti e' liquidato, in aggiunta al trattamento
spettante, un assegno supplementare pari al cinquanta per
cento degli assegni di superinvalidita', contemplati dalla
tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita
usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare
compete purche' la vedova abbia convissuto con il dante
causa e gli abbia prestato assistenza. Lo stesso
trattamento di cui al comma precedente compete alla vedova
alla quale sia gia' stata liquidata la pensione in base
alle norme precedentemente in vigore. Alla liquidazione
del trattamento pensionistico previsto dal presente
articolo provvedono di ufficio, in via provvisoria, le
competenti direzioni provinciali del Tesoro; i relativi
provvedimenti sono confermati dall'Amministrazione centrale
delle pensioni di guerra".