Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 349 del 10/10/1989 (Pubblicata nella G. U del 25 ottobre 1989 n. 250)
Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonche' delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo.
Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonche' delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Delega legislativa al Governo in materia di
legislazione doganale, di amministrazione delle
dogane e imposte indirette, di contrabbando, di
ordinamento ed esercizio dei magazzini generali
e delega ad adottare un testo unico)
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi recanti norme per l'aggiornamento, la modifica e
l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale,
secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e nel
termine di cui all'articolo 6, comma 1, e di quelle sulla
organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle
dogane e imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale,
secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3 e nel
termine di cui all'articolo 6, comma 2, per meglio adeguarle, nel
rispetto della sicurezza fiscale, alle esigenze della produzione e
dei traffici, a quelle del funzionamento delle Comunita' europee ed
alla complessita' e peculiarita' del servizio.
2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi, secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 4 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 3, recanti
norme per una funzionale disciplina in materia di contrabbando avente
per oggetto tabacchi lavorati esteri per quanto riguarda la custodia
dei reperti sequestrati a seguito di violazioni accertate anche negli
spazi doganali, di gestione dei contesti, di definizione degli stessi
in via amministrativa, nonche' di ripartizione dei proventi di
confisca.
3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, secondo i
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 5 e nel termine di
cui all'articolo 6, comma 4, un decreto legislativo recante
l'aggiornamento, la modifica e la integrazione del regolamento
generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini
generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti
magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n.
126.
4. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto
legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e
riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia doganale ed
in materia di imposte di fabbricazione e di consumo, apportando ad
esse le modifiche ed integrazioni necessarie ai fini della loro
armonizzazione e del loro coordinamento con le direttive comunitarie,
attuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, con le disposizioni in
materia doganale e con quelle concernenti compiti di natura
extratributaria, affidati agli uffici del dipartimento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il R.D. n. 126/1927 e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1927.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
