Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 35 del 03/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 7 febbraio 1989 n. 31)
Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Al  ruolo  del  personale  ausiliario  di  addetto  al servizio
automezzi dell'Amministrazione giudiziaria si  accede,  in  relazione
alle  particolari  esigenze del servizio, in deroga alle disposizioni
della legge 28 febbraio 1987, n. 56,  nonche'  a  quelle  concernenti
l'assunzione  obbligatoria  degli  appartenenti alle categorie di cui
agli articoli da 2 a 7 della legge 2 aprile 1968,  n.  482,  mediante
concorso per esame.
  2. L'esame consiste in una prova pratica di idoneita', integrata da
una prova psicotecnica, secondo le modalita'  che  saranno  stabilite
con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
  3. Sono ammessi al concorso i cittadini italiani che, alla data del
relativo  bando,  oltre  ai  requisiti  di  cui  all'articolo  2,   e
successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, sono in possesso della  patente  di  guida  di
categoria "D".
 
          Note all'art. 1:
             -  La  legge  n. 56/1987 reca "Norme sull'organizzazione
          del mercato del lavoro".
             -  La legge n. 482/1968 contiene la "Disciplina generale
          delle   assunzioni   obbligatorie   presso   le   pubbliche
          amministrazioni  e  le  aziende  private". Le categorie dei
          soggetti  aventi  diritto   ad   assunzione   obbligatoria,
          elencate negli articoli da 2 a 7 della suddetta legge, sono
          nell'ordine:
              invalidi   di  guerra  e  invalidi  civili  di  guerra;
          invalidi  per  servizio;  invalidi  del  lavoro;   invalidi
          civili; privi della vista; sordomuti.
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  2  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili
          dello   Stato,   approvato   con  D.P.R.  n.  3/1957,  come
          modificato dall'articolo unico della legge 29 ottobre 1984,
          n.  732,  e  da  ultimo  dall'art. 1 della legge 27 gennaio
          1989, n. 25 (che entrera' in vigore il 15  febbraio  1989),
          e' il seguente:
             "Art.  2  (Requisiti  generali). - Possono accedere agli
          impieghi  civili  dello  Stato  coloro  che  posseggono   i
          seguenti requisiti generali:
              1) cittadinanza italiana;
              2)  eta'  non inferiore agli anni 18 e non superiore ai
          40. Per i candidati appartenenti a categorie per  le  quali
          leggi  speciali  prevedono  deroghe,  il limite massimo non
          puo' superare, anche in  caso  di  cumulo  di  benefici,  i
          quarantacinque anni di eta';
              3) (abrogato)
              4) idoneita' fisica all'impiego.
             L'Amministrazione  ha  facolta'  di  sottoporre a visita
          medica di controllo i vincitori del concorso.
             Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti
          delle singole  amministrazioni  possono  prescrivere  anche
          altri requisiti.
             Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera e'
          stabilito dagli articoli seguenti.
             Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro che siano
          esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che  siano
          stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una
          pubblica amministrazione.
             Salvo   che   i   singoli   ordinamenti  non  dispongano
          diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non
          appartenenti alla Repubblica.
             I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data
          di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per
          la presentazione della domanda di ammissione".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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