Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 38 del 03/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 9 febbraio 1989 n. 33)
Istituzione del consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   Per   il   personale  delle  cancellerie  e  delle  segreterie
giudiziarie militari e' istituito presso il Ministero della difesa il
consiglio  di  amministrazione,  con  le  attribuzioni previste dalla
legge in materia di personale.
  2.   Il   consiglio  di  amministrazione  per  il  personale  delle
cancellerie  e  delle  segreterie  giudiziarie militari e' costituito
all'inizio  di  ogni biennio con decreto del Ministro della difesa ed
e' composto da:
    a)  un  magistrato militare di Cassazione, nominato alle funzioni
direttive superiori, che lo presiede;
    b) un magistrato militare con funzioni di giudice di appello;
    c)  il  dirigente  superiore  piu'  anziano tra i dirigenti delle
cancellerie militari;
    d)  un  dirigente  superiore  in  servizio  presso  la  Direzione
generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa;
    e)  un  rappresentante  della  carriera direttiva dei cancellieri
militari  e  uno  della  carriera  di  concetto  dei  segretari della
giustizia militare.
  3.  I  componenti  di  cui  alle  lettere  a) e b) del comma 2 sono
designati  dal  Consiglio  della magistratura militare; quello di cui
alla lettera d) dal Ministro della difesa; quelli di cui alla lettera
e)  sono  eletti  dai cancellieri e dai segretari giudiziari militari
secondo quanto stabilito nell'articolo 2.
  4.  Il  consiglio  di  amministrazione delibera con l'intervento di
almeno  quattro  membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza di
voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
  5.   Se,   durante   il  biennio,  occorre  sostituire  alcuno  dei
componenti, si osservano le stesse forme stabilite per la nomina. Per
la sostituzione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 2, si
osserva  anche il disposto del comma 4, ultimo periodo, dell'articolo
2.  Il  sostituto  dura  in carica fino alla scadenza del mandato del
predecessore.
  6.  Le  funzioni  di segretario sono disimpegnate da un funzionario
della Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della
difesa  appartenente alla settima qualifica funzionale, designato dal
Ministro della difesa.
  7.   Il   consiglio  di  amministrazione  per  il  personale  delle
cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari funziona anche da
consiglio di disciplina per il predetto personale.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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