Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 38 del 03/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 9 febbraio 1989 n. 33)
Istituzione del consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari.
Istituzione del consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per il personale delle cancellerie e delle segreterie
giudiziarie militari e' istituito presso il Ministero della difesa il
consiglio di amministrazione, con le attribuzioni previste dalla
legge in materia di personale.
2. Il consiglio di amministrazione per il personale delle
cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari e' costituito
all'inizio di ogni biennio con decreto del Ministro della difesa ed
e' composto da:
a) un magistrato militare di Cassazione, nominato alle funzioni
direttive superiori, che lo presiede;
b) un magistrato militare con funzioni di giudice di appello;
c) il dirigente superiore piu' anziano tra i dirigenti delle
cancellerie militari;
d) un dirigente superiore in servizio presso la Direzione
generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa;
e) un rappresentante della carriera direttiva dei cancellieri
militari e uno della carriera di concetto dei segretari della
giustizia militare.
3. I componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono
designati dal Consiglio della magistratura militare; quello di cui
alla lettera d) dal Ministro della difesa; quelli di cui alla lettera
e) sono eletti dai cancellieri e dai segretari giudiziari militari
secondo quanto stabilito nell'articolo 2.
4. Il consiglio di amministrazione delibera con l'intervento di
almeno quattro membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza di
voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
5. Se, durante il biennio, occorre sostituire alcuno dei
componenti, si osservano le stesse forme stabilite per la nomina. Per
la sostituzione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 2, si
osserva anche il disposto del comma 4, ultimo periodo, dell'articolo
2. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza del mandato del
predecessore.
6. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario
della Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della
difesa appartenente alla settima qualifica funzionale, designato dal
Ministro della difesa.
7. Il consiglio di amministrazione per il personale delle
cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari funziona anche da
consiglio di disciplina per il predetto personale.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
