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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 386 del 30/11/1989 (Pubblicata nella G. U del 4 dicembre 1989 n. 283)
Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria.
Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 69 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 69. - 1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte
ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati
nello stesso.
2. Sono altresi' devolute alla regione le seguenti quote del
gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette
nel territorio regionale:
a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e
sul valore netto globale delle successioni;
b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella
relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi
dell'articolo 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;
d) gli 0,5 decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa
all'importazione riscossa nel territorio regionale".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 38- bis del D.P.R. n. 633/1972
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)
e' il seguente:
"Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). - I rimborsi
previsti nell'art. 30, qualora nel termine di due anni
dalla data di presentazione della dichiarazione annuale non
sia stato notificato avviso di rettifica o accertamento ai
sensi dell'art. 54 e del secondo comma dell'art. 55, devono
essere eseguiti entro tre mesi dalla scadenza del detto
termine. Se e' stato notificato avviso di rettifica o
accertamento il rimborso deve essere eseguito entro tre
mesi dalla notificazione per la parte riconosciuta
dall'ufficio ed entro tre mesi dalla definizione
dell'accertamento per la parte residua. Sulle somme
rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 12 per
cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno
successivo a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione.
Il contribuente puo' in ogni caso ottenere il rimborso,
entro tre mesi dalla richiesta fatta in sede di
dichiarazione annuale, prestando, prima dell'esecuzione del
rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione
in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di
borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o
istituto di credito, comprese le casse rurali ed artigiane
indicate nel primo comma dell'art. 38, o da un'impresa
commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria
offra adeguate garanzie di solvibilita', o mediante polizza
fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di
assicurazione.
Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione
al periodo inferiore all'anno prestando le garanzie
indicate dal comma precedente:
1) quando esercita esclusivamente o prevalentemente
attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni
soggette all'imposta con aliquote inferiori a quelle
dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
2) quando ha effettuato operazioni non imponibili di
cui agli articoli 8, 8- bis e 9 ed operazioni esenti di cui
ai numeri 10) e 11) dell'art. 10 per un ammontare superiore
al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le
operazioni effettuate.
Ai rimborsi previsti dai commi precedenti provvede il
competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione,
eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri
uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della
formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione
dei rimborsi e' autorizzata dilazione per il versamento
all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni
caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.
Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative
all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per
la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori
all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti
le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il
versamento all'erario dell'imposta riscossa nonche' le
modalita' relative alla presentazione dei fondi tra i vari
uffici.
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso
di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta
giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base
all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate,
insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data
del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista
nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto
definitivo".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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