Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 387 del 30/11/1989 (Pubblicata nella G. U del 6 dicembre 1989 n. 285)
Norme concernenti il funzionamento del Ministero dell'ambiente.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 15, comma  8,  della
legge 8 luglio 1986, n.  349,  e'  inquadrato,  a  domanda  e  previo
superamento di una  prova  di  idoneita',  nei  ruoli  del  Ministero
dell'ambiente, conservando la qualifica, i  livelli  in  godimento  e
l'anzianita' maturata. 
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro  per
la funzione pubblica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il termine  di
presentazione delle domande di inquadramento, nonche' le modalita' ed
i contenuti della prova di idoneita' di cui al comma 1  che  dovranno
corrispondere a quelli previsti per l'accesso  in  via  ordinaria  ai
rispettivi profili professionali. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  del  comma  8  dell'art.  15  della  legge n.
          349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente  e  norme
          in  materia  di  danno  ambientale) e' il seguente: "8. Per
          sopperire alle prime esigenze  organizzative  e  funzionali
          del Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente puo'
          avvalersi, nel limite massimo di 35  unita',  di  personale
          assunto  con  contratti  a  tempo determinato di durata non
          superiore a  due  anni  scelto  tra  elementi  di  adeguata
          qualificazione  tecnico-professionale  ed  il  cui compenso
          sara' determinato con decreto del  Ministro  dell'ambiente,
          di concerto con il Ministro del tesoro".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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