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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'anno 1989, la quota del 15 per cento dell'imposta di
fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi,
indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge
16 maggio 1970, n. 281, e' elevata al 23,906 per cento e, a tal fine,
il fondo comune di cui al predetto articolo 8 e' determinato in
complessive lire 6.401 miliardi.
2. Il fondo comune, come sopra determinato, e' comprensivo delle
somme di cui all'articolo 18, ultimo comma, della legge 30 aprile
1976, n. 386, all'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891,
all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641,
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1979 (concernente il trasferimento alle regioni ed ai comuni delle
funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte
dall'INAIL), all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni
di parte delle funzioni dell'ente nazionale per la cellulosa e per la
carta), alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della
legge 26 aprile 1982, n. 181, all'articolo 7, comma 1, lettera c),
della legge 16 maggio 1984, n. 138, alle leggi 13 agosto 1984, n.
479, 19 maggio 1986, n. 206, nonche' delle somme di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera a), del decreto-legge 28
agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
ottobre 1987, n. 434.
3. Il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in
proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo
titolo per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a
carico delle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile
1981, n. 151, in quote trimestrali.
4. Per l'anno 1989, rimangono acquisite al bilancio dello Stato le
entrate di cui all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto
1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1978, n. 641, che affluiscono ai capitoli di entrata 3344, 3355 e
3356, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18
aprile 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3360 e 3358, per
la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, nonche' quelle
di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 29 novembre 1977, n.
891, che affluiscono al capitolo 2224.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del primo comma dell'art. 8 della legge n.
281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle
regioni a statuto ordinario) e' il seguente:
"Nello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' istituito un fondo il cui ammontare e'
commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi
erariali nelle quote sotto indicate:
a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli
oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei
diritti erariali sugli spiriti;
c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla
birra;
d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione
sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie
zuccherine;
e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui
gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi
liquidi con la compressione;
f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo
dei tabacchi".
- Il testo dell'intero art. 18 della legge n. 386/1976
(Norme di principio, norme particolari e finanziarie
concernenti gli enti di sviluppo) e' il seguente:
"Art. 18. - E' autorizzata la spesa di lire 65 miliardi
da iscrivere nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quale
contributo dello Stato per l'anno 1976, nella spesa di
funzionamento degli enti indicati nel primo comma del
precedente art. 14 e dell'Ente nazionale per le Tre
Venezie.
E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per
ciascuno degli anni dal 1977 al 1980 quale concorso dello
Stato nelle spese di funzionamento degli enti regionali di
sviluppo.
Il predetto importo sara' ripartito tra le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano con deliberazione del
CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'art.
13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, su proposta del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
A partire dall'anno 1976 e fino a quando non venga
diversamente disposto con i provvedimenti da emanare ai
sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, e della legge 22
luglio 1975, n. 382, e' autorizzata la concessione di
contributi in favore dell'Opera nazionale combattenti,
dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia,
Lucania ed Irpinia e dell'ente autonomo per la bonifica,
l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria, nelle province
di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, nella misura annua di
lire 3 miliardi".
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 891/1977 (Norme
per il rifinanziamento del piano degli asili nido e
modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044)
e' il seguente:
"Art. 1. - Al fine di assicurare il completamento del
piano degli asili nido previsto dalla legge 6 dicembre
1971, n. 1044, e' istituito a favore delle regioni uno
speciale 'Fondo integrativo per gli asili nido' da
iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione
della spesa del Ministero della sanita'".
- Il testo dell'art. 1-duodecies del D.L. n. 481/1978
(Fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto
dall'art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione
di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore
degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto,
nonche' norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi
enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza e della disciolta Amministrazione per le
attivita' assistenziali italiane e internazionali) e' il
seguente:
"Art. 1-duodecies. - A decorrere dal 1 aprile 1979
l'INPS e l'INAIL provvedono a trasferire al Ministero del
tesoro, ai fini della ripartizione trimestrale tra le
regioni, i fondi riscossi e gia' destinati per legge
all'ENAOLI, all'ONPI e all'ANMIL detratte rispettivamente
le norme di cui al settimo comma dell'art. 1-sexies e al
primo e terzo comma dell'art. 1-decies".
- Il testo dell'art. 6 del D.P.R. 18 aprile 1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 giugno
1979, relativo al trasferimento alle regioni di funzioni
dell'INAIL, e' il seguente:
"Art. 6. - Le spese necessarie per l'assolvimento delle
funzioni indicate nei precedenti articoli 1 e 2 sono
determinate in complessive L. 4.857.000.000 (funzioni gia'
svolte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(INAIL) di cui al capo IX, concernente i grandi invalidi
del lavoro, del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124,
relative alla qualificazione, riqualificazione,
addestramento e perfezionamento professionale, nonche' gli
interventi finalizzati al reinserimento degli invalidi
nell'attivita' produttiva; funzioni gia' svolte dall'INAIL
di cui al capo IX, concernente i grandi invalidi del
lavoro, del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
relative all'assistenza materiale e morale, comprensiva
degli interventi economici straordinari, dei soggiorni per
cure termali e climatiche, del ricovero in case di riposo,
dell'assistenza scolastica in favore di invalidi e loro
figli nonche' gli interventi per favorire la vita di
relazione degli invalidi, n.d.r.)".
- Il testo dell'art. 4 del D.P.R. 18 aprile 1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 2 giugno
1979, relativo al trasferimento di funzioni dell'Ente
nazionale per la cellulosa e per la carta, e' il seguente:
"Art. 4. - Resta destinata allo svolgimento delle
funzioni di competenza regionale una percentuale delle
disponibilita' annuali dell'Ente nazionale per la cellulosa
e per la carta, pari a quella risultante dall'assegnazione
di cui al precedente art. 3 (L. 3.000.000.000, n.d.r.).
Tale cifra sara' iscritta nel bilancio dell'Ente in
apposito capitolo nel comparto passivo delle spese
istituzionali, e sara' dall'Ente versata, annualmente sul
fondo comune previsto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281,
ai fini dello svolgimento, da parte delle regioni, delle
funzioni trasferite di 'promozione ed agevolazione delle
produzioni agricole per la cellulosa'".
- Il testo del secondo comma dell'art. 8 della legge n.
181/1982 (Legge finanziaria 1982) e' il seguente:
"Il fondo comune regionale determinato ai sensi
dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e di quanto
previsto al precedente comma e' comprensivo:
a) delle somme corrispondenti alle spese eliminate dal
bilancio dello Stato e delle relative spese aggiuntive
spettanti alle regioni a statuto ordinario in relazione
alle funzioni statali trasferite a tutto il 31 dicembre
1981 con il decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
b) delle somme spettanti alle regioni a statuto
ordinario ai sensi dell'art. 5 della legge 29 luglio 1975,
n. 405, dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698,
dell'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dell'art.
22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dell'articolo
unico della legge 22 dicembre 1979, n. 642".
- Il testo dell'art. 7, comma 1, della legge n. 138/1984
(Mobilita' e sistemazione definitiva del personale
risultato idoneo agli esami di cui all'art. 26 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33) e' il seguente:
"Le somme occorrenti per provvedere, dal 1 gennaio
1984, al trattamento economico dei giovani occupati presso:
a) le amministrazioni statali, sono annualmente
iscritti nello stato di previsione di ciascuna
amministrazione interessata;
b) le province, i comuni e loro consorzi, le comunita'
montane e le aziende municipalizzate, sono annualmente
rimborsate dal Ministero dell'interno direttamente a
ciascun ente interessato, sulla base di apposite
certificazioni, le cui modalita' saranno determinate con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello
del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge;
c) le regioni e gli altri enti territoriali di cui al
primo comma dell'art. 5 della presente legge, esclusi
quelli indicati nella precedente lettera b), sono
annualmente rimborsate dal Ministero del tesoro alle
regioni, sulla base di apposita certificazione le cui
modalita' saranno determinate con decreto del Ministro del
tesoro, sentita la commissione interregionale di cui
all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281".
- La legge n. 479/1984 reca: "Aumento del contributo
dello Stato a favore delle case di riposo per musicisti
'Fondazione Giuseppe Verdi' di Milano e per artisti
drammatici italiani 'Lyda Borelli' di Bologna".
- La legge n. 206/1986 reca: "Contributo alla casa di
riposo per artisti drammatici 'Lyda Borelli'".
- Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 355/1987
(Finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi
contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario
nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario
per la finanza locale, nonche' autorizzazione alla
corresponsione di anticipazioni al personale) e' il
seguente:
"Art. 2. - 1. Al fine di assicurare il finanziamento dei
maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti
1985-1987:
a) il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e'
integrato di lire 674 miliardi per l'anno 1987 e di lire
872 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi;
b) i trasferimenti statali a favore delle regioni a
statuto ordinario sono incrementati di lire 34 miliardi per
l'anno 1987 e di lire 56 miliardi per l'anno 1988 ed
esercizi successivi;
c) i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle
province e delle comunita' montane sono incrementati di
lire 323 miliardi per l'anno 1987 e di lire 445 miliardi
per l'anno 1988 ed esercizi successivi.
2. Al fine di assicurare il finanziamento della maggiore
spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a
carico dei datori di lavoro di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41:
a) i trasferimenti statali a favore delle regioni a
statuto ordinario sono incrementati di lire 30 miliardi per
l'anno 1987 ed esercizi successivi;
b) i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle
province e delle comunita' montane sono incrementati di
lire 300 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 1.361 miliardi per l'anno 1987
ed in lire 1.703 miliardi per l'anno 1988, ed esercizi
successivi, si provvede:
a) per l'anno 1987:
1) quanto a lire 174 miliardi mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento 'Integrazione dei trasferimenti agli enti
locali ed al sistema sanitario per la riparametrazione di
alcuni livelli funzionali';
2) quanto a lire 22 miliardi mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento 'Nuova
disciplina della finanza regionale';
3) quanto a lire 482 miliardi mediante utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla
variazione di inquadramento nella tariffa di vendita delle
marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed
estera di cui al decreto del Ministro delle finanze 16
dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292
del 17 dicembre 1986;
4) quanto a lire 110 miliardi, lire 210 miliardi, lire
92 miliardi e lire 271 miliardi, mediante corrispondente
riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai
capitoli 5935, 5942, 5957 e 6862 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario;
b) per gli anni 1988 e 1989:
1) quanto a lire 348 miliardi, per ciascuno di detti
anni, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi
anni dell'accantonamento predetto 'Integrazione dei
trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario per
la riparametrazione di alcuni livelli funzionali',
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1987;
2) quanto a lire 22 miliardi, per ciascuno di detti
anni, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni
medesimi dell'accantonamento predetto 'Nuova disciplina
della finanza regionale', iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;
3) quanto a lire 482 miliardi, per ciascuno di detti
anni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella
tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati di
produzione nazionale ed estera di cui al citato decreto del
Ministro delle finanze 16 dicembre 1986;
4) quanto a lire 445 miliardi e lire 406 miliardi, per
ciascuno di detti anni, con utilizzo, rispettivamente, di
quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli
stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6862 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987".
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981 (Legge
quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il
potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione
del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di
esercizio e per gli investimenti nel settore) e' il
seguente:
"Art. 9. - E' istituito, a partire dall'esercizio
finanziario 1982, presso il Ministero dei trasporti un
Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio
delle aziende di trasporto pubbliche e private che
esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1.
Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a
quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle
regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o
indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo
comma e per le finalita' ivi considerate.
Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del
fondo sara' determinata, con apposita norma da inserire
nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento
della componente prezzi nella variazione del prodotto
interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno
precedente e risultante nella relazione generale sulla
situazione economica del Paese.
La legge finanziaria per il 1982 e per gli anni
successivi indichera' l'ammontare del fondo di cui al
secondo comma, nonche' il maggior onere derivante
dall'applicazione del terzo comma e la relativa copertura.
A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a
ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge
16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte di un importo pari a
quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti
del secondo comma.
Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli
enti locali dovranno evidenziare i loro interventi
finanziari nella certificazione da produrre al Ministero
dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843
(legge finanziaria).
Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti,
entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti
previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario
1981 per le finalita' di cui al primo comma.
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la
commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13
della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di
ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a
statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi
effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i
servizi stessi si svolgono, nonche' del progressivo
conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle
aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei
trasporti provvede altresi' alla effettiva corresponsione
del fondo cosi' ripartito alle regioni.
Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi
finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con
riferimento a quanto disposto dall'art. 6.
Sara' sentito, altresi', il parere della commissione
consultiva interregionale di cui all'art. 13 dela legge 16
maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione
dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie
in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297.
Il parere sara' vincolante sulla utilizzazione dei capitoli
di bilancio relativi agli interventi a favore delle
ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa
legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui
all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616".
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 891/1977 (per il
titolo si veda nelle note all'art. 1) e' il seguente:
"Art. 2. - Lo speciale fondo di cui all'art. 1 viene
alimentato:
a) dai contributi di cui all'art. 8 della legge 6
dicembre 1971, n. 1044, dovuti a decorrere dal periodo di
paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
1976, che l'INPS versera' trimestralmente al bilancio dello
Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di
previsione delle entrate;
b) da un contributo a carico dello Stato sul bilancio
1978 per complessivi 20 miliardi".