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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 407 del 27/12/1989 (Pubblicata nella G. U del 29 dicembre 1989 n. 302 suppl. ord)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990).
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1.
1. Per l'anno 1990, il limite massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 130.746
miliardi. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, da ultimo
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso
l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a
lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel
bilancio di previsione per il 1990 resta fissato, in termini di
competenza, in lire 259.398 miliardi per l'anno finanziario 1990.
2. Per gli anni 1991 e 1992 il saldo netto da finanziare del
bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli
effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in
lire 143.275 miliardi ed in lire 132.693 miliardi ed il livello
massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in
lire 248.218 miliardi ed in lire 224.099 miliardi. Per il bilancio
programmatico degli anni 1991 e 1992, il limite massimo del saldo
netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 113.700
miliardi ed in lire 91.100 miliardi ed il livello massimo del ricorso
al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 218.643 miliardi
ed in lire 182.506 miliardi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma
di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio), quale sostituito dall'art. 5 della
legge n. 362/1988, e' il seguente:
"Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del Bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il
disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
di cui al comma 2 dell'art. 3 dispone annualmente il quadro
di riferimento finanziario per il periodo compreso nel
bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo,
alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla
legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove
imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove e
maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente
articolo. Essa contiene:
a) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno in
cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
e del saldo netto da finanziare in termini di competenza,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili
pregresse specificatamente indicate;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi
che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella,della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente
la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per
il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia
classificati fra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis (si veda nelle note all'art. 2) e le corrispondenti
tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
degli anni compresi per bilancio pluriennale, al rinnovo
dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15
della legge 29 marzo 1983, n. 93 (si veda nelle note
all'art. 2) ed alle modifiche del trattamento economico e
normativo del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota
delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso
nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis (si veda nelle note all'art. 2) nel fondo speciale
di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori
entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle
riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese
disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e) nel
documento di programmazione economico-finanziaria, come
deliberato dal Parlamento."
Si trascrive il comma 2 dell'art. 3 della stessa legge
n. 468/1978, richiamato nell'articolo soprariportato, come
sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 362/1988:
"2. Nel documento di programmazione economico-
finanziaria, premessa la valutazione puntuale e motivata
degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti
rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti di
programmazione economico-finanziaria e delle evoluzione
economico-finanziaria internazionale in particolare nella
Comunita' europea, sono indicati:
a) i parametri economici essenziali utilizzati per
identificare l'evoluzione dei flussi nel settore pubblico
allargato a "politiche invariate", intendendosi con tale
termine l'invarianza della legislazione che fissa i diritti
dei beneficiari delle prestazioni e il livello dei servizi
da assicurare la collettivita' e, la parte discrezionale,
la costanza dei comportamenti tenuti in passato dalle
amministrazioni;
b) gli obiettivi macroeconomici, ed in particolare
quelli relativi allo sviluppo del reddito e
dell'occupazione;
c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini
di rapporto del prodotto interno lordo, del fabbisogno del
settore statale e del fabbisogno del settore pubblico
allargato, al netto e al lordo degli interessi, e del
debito del settore statale e del settore pubblico allargato
per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alle
precedenti lettere b) e c), di fabbisogno complessivo, di
disavanzo corrente del settore statale e del settore
pubblico allargato, al lordo e al netto degli interessi,
per ciascuno degli anni compresi nel bilancio e gli
eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione tendenziale
dei flussi della finanza pubblica di cui alla precedente
lettera a), e le relative cause;
e) le conseguenti regole di variazione delle entrate e
delle spese del bilancio di competenza dello Stato e delle
aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel
settore pubblico e allargato per il periodo cui si
riferisce il bilancio pluriennale;
f) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore,
collegati alla manovra di finanza pubblica, per il periodo
compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il
conseguimento degli obiettivi, di cui alle precedenti
lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alla
lettera e), con la valutazione di massima dell'effetto
economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di
intervento in rapporto all'andamento tendenziale".
Si trascrive il testo dell'intero art. 81 della
Costituzione, richiamato anch'esso nell'art. 11 della legge
n. 468/1978 soprariportato:
"Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per i periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire i nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve
indicare i mezzi per farvi fronte".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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