Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 41 del 03/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 10 febbraio 1989 n. 34)
Interventi per la politica mineraria per il 1988.
Interventi per la politica mineraria per il 1988.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Contributi per attivita' sostitutive
1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione
comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o
parziale dell'attivita' mineraria divenuta antieconomica, con
conseguenti esodi di manodopera, anche se la sospensione
dell'attivita' si sia verificata prima della data di entrata in
vigore della presente legge, ma comunque in vigenza del titolo
minerario, ai titolari della concessione di coltivazione o ad altri
soggetti ritenuti idonei che intraprendano attivita' sostitutive nel
territorio dei comuni sui quali insiste l'attivita' mineraria o nei
comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati
con gli esodi, possono essere concessi, con delibera del Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale
(CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, contributi in conto capitale fino al 50 per cento
dell'investimento globale relativo alla realizzazione di tali
attivita'.
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con le
agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e
delle province autonome di Trento e Bolzano e da organismi
comunitari, sino al limite massimo consentito dalla legislazione
vigente per la realizzazione delle attivita' ammesse a contributo. Su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) determina gli indirizzi di coordinamento in materia
di cumulo delle agevolazioni.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono destinate in via
prioritaria alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui
all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218.
4. Il contributo e' liquidato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la liquidazione
del contributo si applica l'articolo 5, secondo e terzo comma, della
legge 15 giugno 1984, n. 246. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato puo' disporre, previa presentazione di
apposita fideiussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non
superiore al 30 per cento del contributo deliberato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e' cosi'
formulato:
"Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il
presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex
circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona
del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni
della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica
di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori
dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui
al precedente comma comprenda parte di quello di un comune
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del
18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara'
limitata al solo territorio di quel comune facente parte
dei comprensori medesimi.
Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del
Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico
riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni
caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente
articolo".
- Il testo del secondo e terzo comma dell'art. 5 della
legge n. 246/1984 (Integrazioni e modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128,
contenente norme di polizia delle miniere e delle cave,
nonche' alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente
l'attuazione della politica mineraria) e' il seguente:
"L'erogazione a consuntivo di spese per gli articoli 9,
14, 15 e 17 e' disposta dopo la verifica e il controllo
eseguiti da una commissione tecnica, nominata con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, composta da un magistrato della Corte dei
conti, da un dirigente amministrativo della Direzione
generale delle miniere, da due dirigenti tecnici del Corpo
delle miniere e da un esperto.
Gli oneri di funzionamento delle commissioni sono a
carico dei richiedenti l'agevolazione".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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