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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 febbraio 1985, n. 17, e' elevato a lire 173.350 milioni per l'anno
1989 e a lire 252.785 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a
lire 103.350 milioni per l'anno 1989 e a lire 182.785 milioni annui
per ciascuno degli anni 1990 e 1991 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento relativo all'anno
1989 per lire 32 miliardi e l'accantonamento: "Ristrutturazione
dell'Amministrazione finanziaria" per lire 71.350 milioni per l'anno
1989 e lire 182.785 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Si trascrive il testo dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 del
D.L. n. 853/1984 (Disposizioni in materia di imposta sul
valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni
relative all'Amministrazione finanziaria):
"4. In relazione all'obiettivo del perseguimento del
recupero dell'evasione fiscale ed alle responsabilita'
connesse con l'esercizio delle attivita' tributarie, con
particolare riferimento alle funzioni di accertamento e di
controllo, e' attivato, attraverso la contrattazione
prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, in favore del personale
dipendente dal Ministero delle finanze, un compenso
incentivante la produttivita' collegato alla
professionalita'.
5. Nell'ambito della contrattazione di cui al comma
precedente saranno determinati:
a) i criteri di ripartizione del compenso fra i
diversi settori dell'Amministrazione finanziaria e,
nell'ambito di ciascun settore, anche tra diverse classi di
uffici differenziate secondo il risultato ottenuto,
nell'anno precedente, nella realizzazione degli obiettivi
di cui al comma precedente;
b) i criteri di ripartizione fra le diverse qualifiche
funzionali, dirigenziali e ad esaurimento con riferimento
anche alla titolarita' degli uffici ed alle funzioni
ispettive;
c) i tempi e le modalita' per la erogazione del
compenso al personale.
6. Per le finalita' di cui ai precedenti commi 4 e 5 e'
annualmente iscritto nello stato di previsione del
Ministero delle finanze, a decorrere dall'anno finanziario
1986, un fondo di lire 30 miliardi la cui consistenza
potra' annualmente essere modificata in sede di legge di
approvazione del bilancio".