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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 51 del 15/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 17 febbraio 1989 n. 40)
Attribuzione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali.
Attribuzione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali.
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 l'indennita' prevista dalla legge
22 giugno 1988, n. 221, e' attribuita, con le modalita' in essa
previste, al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti,
dell'Avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonche' al
personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella IV e V
qualifica funzionale distaccato temporaneamente, in attesa
dell'istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio
presso gli uffici giudiziari della giustizia militare, limitatamente
ad un contingente massimo di 129 unita'.
2. Per il personale dirigente e qualifiche equiparate, le misure
del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle risultanti dalla
tabella allegata alla legge 22 giugno 1988, n. 221.
3. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali le
misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle stabilite,
per le corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero di grazia e
giustizia, dal decreto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge
22 giugno 1988, n. 221.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991 in lire 63.000 milioni, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Attribuzione
dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle
magistrature speciali".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
-------------------------------------------------------
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 221/1988 reca provvedimenti a favore del
personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
La tabella allegata alla citata legge n. 221/1988 e' la
seguente:
"TABELLA
(prevista dall'articolo 1, comma 1)
Percentuali dell'indennita' di cui alla legge 19 febbraio
1981, n. 27, spettanti al personale dirigente e
qualifiche equiparate del personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie, nonche' a quello previsto dalla
legge 1 agosto 1962, n. 1206, e dalla legge 11 novembre
1982, n. 862:
Qualifiche - Livelli Percentuale
--- ---
Dirigente generale . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Dirigente superiore . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Primo dirigente . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Ruolo ad esaurimento . . . . . . . . . . . . . . . 85".
Il testo del comma 1 dell'art. 2 della medesima legge n.
221/1988, in cui e' previsto il decreto, e' il seguente:
"1. Al personale appartenente alle qualifiche funzionali
dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie e di
quelli previsti dalle leggi 1 agosto 1962, n. 1206, e 11
novembre 1982, n. 862, il beneficio di cui all'art. 1 e'
attribuito con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro
per la funzione pubblica, nelle misure fissate d'intesa con
le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative nel settore e con le confederazioni
maggiormente rappresentative su base nazionale, con
assorbimento del compenso di cui all'articolo 168 della
della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo unico
della legge 11 novembre 1982, n. 862, e successive
modificazioni".
- Il D.M. 18 luglio 1988 ha fissato la misura
dell'indennita' giudiziaria per il personale appartenente
alle qualifiche funzionali dei ruoli delle cancellerie e
segreterie giudiziarie e di quelli previsti dalle leggi 1
agosto 1962, n. 1206, e 11 novembre 1982, n. 862. L'art. 1
di detto decreto cosi' recita:
"Art. 1. - L'indennita di cui all'art. 2 della legge 22
giugno 1988, n. 221, e' fissata secondo le seguenti
percentuali con riferimento all'indennita' stabilita
dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella
misura vigente al 1 gennaio 1988:
IX livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85%
VIII livello . . . . . . . . . . . . . . . . . 75%
VII livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70%
VI livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
V livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55%
IV livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
III livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
II livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%".
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