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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 58 del 21/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 25 febbraio 1989 n. 47)
Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati.
Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente:
"Art. 110. (Applicazione dei magistrati). - 1. Possono essere
applicati alle preture, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i
minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente
dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze
di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o
piu' magistrati aventi qualifica non inferiore a magistrato di
tribunale, in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di
altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a
tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma
1, sostituti procuratori aventi qualifica non inferiore a magistrato
di tribunale in servizio presso uffici di procura del medesimo o di
altro distretto. Possono altresi' essere applicati alle preture, ai
tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza,
nell'ambito del distretto, anche gli uditori con funzioni.
2. L'applicazione e' disposta con decreto motivato:
a) per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del
medesimo distretto dal presidente della corte di appello, sentito il
consiglio giudiziario; copia del decreto e' trasmessa al Consiglio
superiore della magistratura;
b) per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico
ministero del medesimo distretto dal procuratore generale presso la
corte di appello, sentito il consiglio giudiziario; copia del decreto
e' trasmessa al Consiglio superiore della magistratura;
c) per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici
del pubblico ministero di un diverso distretto dal Consiglio
superiore della magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e
giustizia ovvero su richiesta, rispettivamente del presidente o del
procuratore generale della corte di appello nel cui distretto ha sede
l'organo o l'ufficio al quale il magistrato deve essere applicato. E'
sentito il presidente o il procuratore generale della corte d'appello
nel cui distretto il magistrato da applicare esercita le funzioni.
3. Le applicazioni disposte dal presidente della corte di appello o
dal procuratore generale presso la corte di appello sono
immediatamente comunicate al Consiglio superiore della magistratura e
al Ministro, a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
4. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno e non puo'
essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo
precedente.
5. Del collegio non puo' far parte piu' di un magistrato applicato.
6. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla
pendenza di uno o piu' procedimenti penali la cui trattazione si
prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato non
puo' svolgere attivita' in tali procedimenti.
7. Per le applicazioni presso organi giudicanti o uffici del
pubblico ministero di altro distretto, e comunque per le applicazioni
di durata superiore ai sei mesi, e' richiesto il consenso del
magistrato da applicare".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e'
operato il rinvio e delle quali restano invariati il valore e
l'efficacia.
Note all'art. 1: - Il testo del primo comma dell'art. 70 del R.D. n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario) e' il seguente: "Le funzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione e presso le corti di appello sono esercitate da procuratori generali della Repubblica e presso i tribunali da procuratori della Repubblica". - Il testo dell'art. 42 del D.P.R. n. 916/1958 (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie) e' il seguente: "Art. 42 (Comunicazione delle applicazioni e delle supplenze). I capi delle corti di appello, quando dispongono applicazioni o supplenze, ne informano il Consiglio superiore ed il Ministro".il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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