Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 6 del 02/01/1989 (Pubblicata nella G.U. del 12 gennaio 1989 n. 9)
Ordinamento della professione di guida alpina.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                         Oggetto della legge 
  1. La presente legge stabilisce i  princi'pi  fondamentali  per  la
legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di
guida alpina, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217. 
 
            AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  modificate  o alle quali e'
          operato  in  rinvio.  Restano   invariati   il   valore   e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'articolo 1, comma 1:
             La  legge n. 217/1983 reca: "Legge quadro per il turismo
          e interventi  per  il  potenziamento  e  la  qualificazione
          dell'offerta turistica".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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