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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 63 del 21/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 28 febbraio 1989 n. 49)
Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle universita'.
Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle universita'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il personale tecnico ed amministrativo di ruolo delle
universita', degli istituti di istruzione universitaria, degli
osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano,
nonche' il personale delle opere universitarie delle regioni a
statuto speciale fino all'effettivo inquadramento previsto dal
decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, che, per essere stato assunto o
inquadrato successivamente alla data del 1 luglio 1979 su posti di
ruolo delle carriere previste dal precedente ordinamento e secondo le
relative procedure concorsuali, o che, per mancanza di requisiti
temporali previsti dal decreto interministeriale dei Ministri della
pubblica istruzione e del tesoro 10 dicembre 1980, non abbia potuto
beneficiare dell'inquadramento per mansioni ai sensi delle
disposizioni di cui all'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n.
312, e' inquadrato nei profili professionali delle qualifiche
funzionali delle rispettive aree funzionali secondo le modalita'
fissate dai commi 2, 3, 4 e 5.
2. Il predetto personale, sempre che abbia superato il prescritto
periodo di prova, puo' presentare domanda di inquadramento per il
profilo professionale per il quale ritenga di avere titolo, sulla
base del lavoro svolto, anche a prescindere dal possesso del titolo
di studio richiesto per l'accesso a tale profilo, sempre che tale
titolo non sia espressamente richiesto da disposizioni di carattere
generale per il particolare tipo di attivita' tecnica, specialistica
o professionale.
3. La congruenza tra il profilo per il quale e' presentata la
domanda e l'organizzazione del lavoro proprio della struttura presso
la quale gli aventi titoli prestano servizio e' demandata,
rispettivamente, al consiglio di amministrazione dell'universita' o
dell'opera universitaria, ovvero al consiglio direttivo
dell'osservatorio, attraverso una o piu' commissioni articolate per
le diverse aree funzionali.
4. Accertata la congruenza stessa, i candidati aventi titoli sono
sottoposti ad una prova idoneativa, diretta ad accertare sia la
formazione, sia la specifica esperienza lavorativa acquisita nella
struttura presso cui gli stessi prestano servizio. Le relative
commissioni esaminatrici sono costituite conformemente a quanto
previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio
1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1983.
5. Il personale che abbia superato la prova idoneativa e'
inquadrato, con gli stessi criteri e modalita' previsti dalle
disposizioni contenute nell'articolo 88 della legge 11 luglio 1980,
n. 312, nella qualifica funzionale e nel profilo professionale per il
quale ha conseguito l'idoneita'.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
agli altri dipendenti di ruolo in prova, al termine del periodo di
prova, qualora ricorrano le condizioni previste al comma 1, nonche'
al personale delle biblioteche che, trovandosi ancora in periodo di
prova alla data del 1 luglio 1979, sia stato inquadrato ai sensi
dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica
corrispondente a quella di appartenenza.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.L. n. 536/1979 concerne il trasferimento alle
regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle
opere universitarie di cui all'art. 44 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.
- L'art. 85 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto
retributivo funzionale del personale civile e militare
dello Stato) cosi' recita:
"Art. 85 (Decorrenza). - Il personale di cui all'art. 78
in servizio alla data del 1 luglio 1979, anche a
prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo il
caso espressamente richiesto da norme di carattere generale
per il particolare tipo di attivita' tecnica, specialistica
o professionale, e' collocato, dalla stessa data del 1
luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, nella
qualifica funzionale corrispondente alle mansioni
effettivamente svolte".
- Il D.M. 20 maggio 1983 reca: "Normativa concorsuale
del personale non docente dell'Universita' in relazione ai
profili professionali indicati nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981".
- Il testo dell'art. 88 della citata legge n. 312/1980
e' il seguente:
"Art. 88 (Inquadramento in soprannumero). - Nella prima
applicazione della presente legge e nel rispetto della
dotazione organica complessiva delle qualifiche funzionali
l'inquadramento del personale nel profilo professionale
della qualifica di competenza avviene con riferimento alle
mansioni svolte, anche in soprannumero.
In relazione agli inquadramenti in soprannumero che si
verificheranno saranno resi indisponibili altrettanti posti
di organico nelle qualifiche dello stesso livello o di
altro livello, i quali saranno utilizzati in corrispondenza
della riduzione dei soprannumeri".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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