Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 70 del 21/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 3 marzo 1989 n. 52)
Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori.
Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Definizioni
1. Per "prodotto a semiconduttori" si intende ogni prodotto finito
o intermedio:
a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno
strato di materiale semiconduttore;
b) che contiene uno o piu' strati composti di materiale
conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema
tridimensionale prestabilito;
c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre
funzioni, una funzione elettronica.
2. Per "topografia" di un prodotto a semiconduttori si intende una
serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:
a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui
si compone un prodotto a semiconduttori;
b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in
parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio
qualsiasi della sua fabbricazione.
3. Per "sfruttamento commerciale" si intende la vendita, l'affitto,
il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o la
offerta per tali scopi. Tuttavia, ai fini dell'articolo 4, comma 5, e
degli articoli 5, 6, 7, commi 1 e 3, e 18, commi 2 e 3, l'espressione
"sfruttamento commerciale" non comprende lo sfruttamento in
condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna
ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della
topografia non avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte
dall'adozione di misure ritenute necessarie alla tutela degli
interessi essenziali della sicurezza nazionale e che si riferiscono
alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale
bellico.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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