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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 76 del 04/03/1989 (Pubblicata nella G. U del 6 marzo 1989 n. 54)
Differimento del termine per la delega al Governo ad emanare norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi.
Differimento del termine per la delega al Governo ad emanare norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine del 31 dicembre 1988 previsto dall'articolo 1, comma
1, della legge 9 ottobre 1987, n. 417, relativo alla delega al
Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la
riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con
riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di
tali prodotti, e' differito al 31 dicembre 1990.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
L'art. 1, comma 1, della legge n. 417/1987 e' cosi'
formulato:
"1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
fino al 31 dicembre 1988, con uno o piu' decreti aventi
valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, le disposizioni
occorrenti per l'aumento o la riduzione dell'imposta di
fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine
sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante;
nonche' sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", sul
petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento
domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e
sugli oli combustibili diversi da quelli speciali,
semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente
alle lettere E), punto 1), D), punto 3), F), punto 1), e
H), punti 1- b), 1- c) e 1- d), della tabella B allegata
alla legge 19 marzo 1973, n. 32, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) l'aumento o la riduzione di imposta saranno
disposti tenendo conto delle variazioni dei prezzi medi
europei, che comportino riduzioni o aumenti dei
corrispondenti prezzi di consumo all'interno calcolati
secondo il metodo CIP vigente;
b) l'aumento o la riduzione di imposta saranno
disposti in misura pari all'importo della variazione dei
prezzi medi europei e, per il "Jet Fuel JP/4", in misura
corrispondente al rapporto di tassazione rispetto
all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da
quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi l'aumento
o la riduzione di imposta saranno disposti in misura
corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli
oli da gas e tenendo conto della quantita' di essi
mediamente contenuta nei predetti oli combustibili;
c) per gli oli da gas l'aumento o la riduzione di
imposta saranno disposti in relazione alla sola variazione
dei prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso
autotrazione; nella stessa misura saranno disposti
l'aumento o la riduzione di imposta per il petrolio
lampante per uso di illuminazione e riscaldamento
domestico".
La legge n. 32/1973 reca modificazioni al regime fiscale
di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano. La tabella
B elenca i prodotti petroliferi da ammettere ad aliquota
ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza
delle norme prescritte.
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