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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 79 del 27/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 7 marzo 1989 n. 55)
Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o civile.
Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o civile.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il personale militare iscritto nel ruolo d'onore, se decorato
al valor militare o civile, ha diritto, a domanda, di rimanere o
essere richiamato in servizio, sempre che non abbia superato il
limite di eta' previsto per il grado rivestito ai fini della
cessazione dal servizio permanente o continuativo.
2. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con
decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del
tesoro.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 2:
Il testo vigente della tabella A annessa alla legge n.
313/1968 (Riordinamento della legislazione pensionistica di
guerra) e' il seguente:
"TABELLA A
LESIONI ED INFERMITA' CHE DANNO DIRITTO
A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO TEMPORANEO
Prima categoria:
1) La perdita dei quattro arti fino al limite della
perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita
delle due mani e di un piede insieme.
3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite
della perdita totale delle due mani.
4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore
(disarticolazione o amputazione del braccio e della
coscia).
5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.
6) La perdita totale di una mano e di un piede.
7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa
della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del
ginocchio corrispondente.
8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di
esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza,
con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e
permanente.
10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con
moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o
del ginocchio dell'arto superstite.
11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite
della perdita totale dei piedi.
12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero
la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei
dita.
13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita
delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di
una mano e delle prime due dell'altra.
14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i
pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle
mani compreso o non uno dei pollici.
15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei
mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della
faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo
alla masticazione e alla deglutizione si' da costringere a
speciale alimentazione.
16) L'anchilosi temporo-mandibolare completa e
permanente.
17) L'immobilita' completa permanente del capo in
flessione o in estensione, oppure la rigidita' totale e
permanente del rachide con notevole incurvamento.
18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di
natura tubercolare e tutte le altre infermita' organiche e
funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una
assoluta incapacita' al lavoro proficuo.
19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o
stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.
20) Cardiopatie organiche in stato di permanente
scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica
ecg. accertata.
21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e
del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione
determinano assoluta incapacita' lavorativa.
22) Tumori maligni a rapida evoluzione.
23) La fistola gastrica, intestinale, epatica,
pancreatica, splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e
l'ano preternaturale.
24) Incontinenza delle feci grave e permanente da
lesione organica.
25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi
di notevole gravita'.
26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione
permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione
e complicazioni cardiache) o tali da necessitare
trattamento emodialitico protratto nel tempo.
27) Castrazione e perdita pressoche' totale del pene.
28) Tutte le alterazioni delle facolta' mentali
(sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze
traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che
rendano l'individuo incapace a qualsiasi attivita'.
29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e
midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di
grado tale da apportare profondi e irreparabili
perturbamenti alle funzioni piu' necessarie alla vita
organica e sociale o da determinare incapacita' a lavoro
proficuo.
30) Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente
accertata con esame audiometrico.
31) Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente
quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e
permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica
e dell'equilibrio statico-dinamico.
32) Esiti di laringectomia totale.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli
occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e
permanente.
34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli
occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100
a meno di 150.
35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un
occhio, che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e
permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra
1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle
A e B-c)".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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