Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 83 del 21/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 10 marzo 1989 n. 58)
Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                         Soggetti beneficiari 
  1. I consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa,
per il commercio estero sono ammessi a godere dei benefici  contenuti
nelle disposizioni della presente legge. Si considerano consorzi  per
il commercio estero i consorzi e le societa' consortili  che  abbiano
come scopi sociali esclusivi,  anche  disgiuntamente,  l'esportazione
dei prodotti delle imprese  consorziate  e  l'attivita'  promozionale
necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi  puo'  aggiungersi
l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da  utilizzarsi
da parte delle imprese stesse. 
  2. I consorzi e le societa' consortili di cui  al  comma  1  devono
essere costituiti da  piccole  e  medie  imprese  che  esercitano  le
attivita'  di  cui  al  primo  comma,  numeri  1),  2),  3)   e   5),
dell'articolo 2195 del codice civile o dalle imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443; possono altresi' essere  costituiti
congiuntamente dalle  piccole  e  medie  imprese  che  esercitano  le
attivita' sopra indicate e dalle imprese artigiane. 
  3. Ai fini della presente legge  si  considerano  piccole  e  medie
imprese quelle aventi i requisiti dimensionali determinati  ai  sensi
dell'articolo 2, secondo comma, lettera f),  della  legge  12  agosto
1977, n. 675. 
  4. E' esclusa la partecipazione di societa' che,  per  collegamenti
tecnico-finanziari, si configurano  come  appartenenti  a  un  gruppo
imprenditoriale.   Si   considerano   appartenenti   a   un    gruppo
imprenditoriale le  societa'  controllate  o  controllanti  ai  sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, ad  eccezione  di  quelle  che,
considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali
richiamati dal comma 3. 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

    
 
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  del  primo  comma, numeri 1), 2), 3) e 5),
          dell'art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione)  del
          codice civile e' il seguente:
             "Sono  soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro
          delle imprese gli imprenditori che esercitano:
              1)  un'attivita' industriale diretta alla produzione di
          beni o di servizi;
              2)  un'attivita'  intermediaria  nella circolazione dei
          beni;
              3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per
          aria;
              (omissis);
              5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti".
             -   La   legge   n.  443/1985  e'  la  legge-quadro  per
          l'artigianato.
             - Il testo dell'art. 2, secondo comma, lettera f), della
          legge n.   675/1977  (Provvedimenti  per  il  coordinamento
          della   politica   industriale,   la  ristrutturazione,  la
          riconversione e lo sviluppo del settore) e' il seguente:
             "Il CIPI provvede:
              (omissis);
               f)  a  determinare  i  limiti  ed  i  criteri  per  la
          classificazione delle piccole e  medie  imprese,  anche  in
          rapporto  al  numero  degli  occupati  e  all'ammontare del
          capitale  investito,  ai   fini   dell'applicazione   della
          presente legge".
             -  Il  testo  dell'art.  2359  del  codice  civile e' il
          seguente:
             "Art.  2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
              1)  le  societa'  in  cui  un'altra societa', in virtu'
          delle azioni o quote possedute, dispone  della  maggioranza
          richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
              2)  le societa' che sono sotto l'influenza dominante di
          un'altra societa' in virtu' delle azioni o quote da  questa
          possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
              3)   le   societa'  controllate  da  un'altra  societa'
          mediante  le  azioni  o   quote   possedute   da   societa'
          controllate da questa.
             Sono  considerate  collegate  le societa' nelle quali si
          partecipa in misura superiore al decimo del loro  capitale,
          ovvero  in  misura  superiore  al ventesimo se si tratta di
          societa' con azioni quotate in borsa".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022