Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 83 del 21/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 10 marzo 1989 n. 58)
Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane.
Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Soggetti beneficiari
1. I consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa,
per il commercio estero sono ammessi a godere dei benefici contenuti
nelle disposizioni della presente legge. Si considerano consorzi per
il commercio estero i consorzi e le societa' consortili che abbiano
come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione
dei prodotti delle imprese consorziate e l'attivita' promozionale
necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi puo' aggiungersi
l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi
da parte delle imprese stesse.
2. I consorzi e le societa' consortili di cui al comma 1 devono
essere costituiti da piccole e medie imprese che esercitano le
attivita' di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5),
dell'articolo 2195 del codice civile o dalle imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443; possono altresi' essere costituiti
congiuntamente dalle piccole e medie imprese che esercitano le
attivita' sopra indicate e dalle imprese artigiane.
3. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie
imprese quelle aventi i requisiti dimensionali determinati ai sensi
dell'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto
1977, n. 675.
4. E' esclusa la partecipazione di societa' che, per collegamenti
tecnico-finanziari, si configurano come appartenenti a un gruppo
imprenditoriale. Si considerano appartenenti a un gruppo
imprenditoriale le societa' controllate o controllanti ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che,
considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali
richiamati dal comma 3.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5),
dell'art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione) del
codice civile e' il seguente:
"Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro
delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di
beni o di servizi;
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei
beni;
3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per
aria;
(omissis);
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti".
- La legge n. 443/1985 e' la legge-quadro per
l'artigianato.
- Il testo dell'art. 2, secondo comma, lettera f), della
legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento
della politica industriale, la ristrutturazione, la
riconversione e lo sviluppo del settore) e' il seguente:
"Il CIPI provvede:
(omissis);
f) a determinare i limiti ed i criteri per la
classificazione delle piccole e medie imprese, anche in
rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del
capitale investito, ai fini dell'applicazione della
presente legge".
- Il testo dell'art. 2359 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa', in virtu'
delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza
richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
2) le societa' che sono sotto l'influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' delle azioni o quote da questa
possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
3) le societa' controllate da un'altra societa'
mediante le azioni o quote possedute da societa'
controllate da questa.
Sono considerate collegate le societa' nelle quali si
partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale,
ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di
societa' con azioni quotate in borsa".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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