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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 107 del 04/05/1990 (Pubblicata nella G. U del 11 maggio 1990 n. 108)
Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.
Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. In attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 6), e
dell'articolo 6, primo comma, lettera c), della legge 23 dicembre
1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, la
raccolta, il frazionamento con mezzi fisici semplici, la
conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi
componenti sono regolati dalla presente legge.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono parte integrante del
Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla donazione volontaria
periodica e gratuita del sangue e dei suoi componenti.
3. E' consentito, rispettando le norme indicate per l'emaferesi,
il prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche, a scopo di
infusione per l'allotrapianto e l'autotrapianto nello stesso soggetto
o in soggetto diverso.
4. Il sangue umano ed i suoi derivati non sono fonte di profitto;
la loro distribuzione al ricevente e' comunque gratuita ed esclude
addebiti accessori ed oneri fiscali.
5. I costi di raccolta, frazionamento, conservazione e
distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati sono a carico del
Fondo sanitario nazionale.
6. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, previa
consultazione della Commissione nazionale per il servizio
trasfusionale di cui all'articolo 12, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, stabilisce annualmente il prezzo unitario di cessione
delle unita' di sangue tra servizi sanitari, uniforme per tutto il
territorio nazionale.
7. In ciascuna regione e' istituito, secondo le indicazioni
fissate con decreto del Ministro della sanita', il registro del
sangue. I servizi di immunoematologia e trasfusione che svolgono le
funzioni di centro regionale di coordinamento e compensazione ai
sensi dell'articolo 8, comma 3, trasmettono al Ministero della
sanita' i dati relativi alla loro attivita'.
8. La partecipazione di associazioni e di federazioni di donatori
volontari di sangue aventi le finalita' di cui all'articolo 2, comma
2, alle attivita' trasfusionali, organizzate ai sensi dell'articolo
4, e' regolata da apposite convenzioni regionali adottate in
conformita' allo schema tipo definito con decreto del Ministero della
sanita', da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 12.
9. Qualora, trascorsi sei mesi dal termine fissato nello schema
tipo, i competenti organi regionali non abbiano proceduto alla
stipulazione delle convenzioni di cui al comma 8 del presente
articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge
23 ottobre 1985, n. 595.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del primo comma dell'art. 4 della legge n.
833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), e'
il seguente:
"Art. 4 (Uniformita' delle condizioni di salute sul
territorio nazionale). - Con legge dello Stato sono dettate
norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute
uniformi per tutto il territorio nazionale e stabilite le
relative sanzioni penali, particolarmente in materia di:
1) inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del
suolo;
2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
3) omologazione, per fini prevenzionali, di macchine,
di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di
protezione;
4) tutela igienica degli alimenti e delle bevande;
5) ricerca e sperimentazione clinica e sperimentazione
sugli animali;
6) raccolta, frazionamento, conservazione e
distribuzione del sangue umano".
- Il testo del primo comma, lettera c), dell'art. 6
della citata legge n. 833/1978, e' il seguente:
" c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la
sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti
i prodotti chimici usati in medicina, i preparati
farmaceutici, i preparati galenici, le specialita'
medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e
virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli
emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i
prodotti assimilati anche per uso veterinario;".
- Il testo del comma 2 dell'art. 6 della legge n.
595/1985 (Norme per la programmazione sanitaria e per il
piano sanitario triennale 1986-1988), e' il seguente:
"2. In caso di persistente inattivita' degli organi
regionali nell'esercizio delle funzioni in materia
sanitaria, qualora si tratti di adempimenti da svolgersi,
entro termini perentori previsti da leggi o risultanti
dalla natura degli interventi da realizzare, il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita',
dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione
dell'amministrazione regionale".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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