Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 134 del 01/06/1990 (Pubblicata nella G. U del 8 giugno 1990 n. 132)
Estensione dei benefici in materia di concessione o locazione di immobili demaniali previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948.
Estensione dei benefici in materia di concessione o locazione di immobili demaniali previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I benefici previsti per gli enti indicati dalla legge 11 luglio
1986, n. 390, sono estesi agli enti a carattere internazionalistico
sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri indicati
nella tabella redatta a norma dell'articolo 1, comma secondo, della
legge 28 dicembre 1982, n. 948.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 giugno 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note al titolo e all'art. 1:
- La legge n. 390/1986 reca: "Disciplina delle
concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e
patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti
culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unita'
sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti
ecclesiastici".
- Si trascrive il testo dei primi due commi dell'art. 1
della legge n. 948/1982 (Norme per l'erogazione di
contributi statali agli enti a carattere
internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero
degli affari esteri):
"A decorrere dal 1 gennaio 1982, sono ammessi al
contributo annuale ordinario dello Stato, con le modalita'
indicate dalla presente legge e nella misura indicata nella
tabella allegata, gli enti che svolgono attivita' di
studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica
estera o di promozione e sviluppo dei rapporti
internazionali, elencati nella tabella stessa.
La tabella di cui al precedente comma e' soggetta ad una
prima revisione, da attuarsi entro un anno dalla entrata in
vigore della presente legge e, quindi, a successive
periodiche revisioni, da attuarsi ogni tre anni, mediante
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
del tesoro, previo motivato parere delle competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, che si pronunciano ai termini dei
rispettivi regolamenti. In sede di revisione, nella
tabella possono essere inclusi anche enti che non abbiano
precedentemente fruito di contributo finanziario dello
Stato: in tale sede si applichera' preferenzialmente il
principio per cui il contributo statale non puo' essere
stabilito in misura superiore al 65 per cento delle entrate
risultanti dal bilancio preventivo dell'ultimo anno
dell'ente interessato".
Per opportuna informazione si riproduce la tabella di
cui all'art. 1:
"TABELLA
Lire
1) Associazione italiana per il Consiglio
dei comuni d'Europa . . . . . . . . . . . . . . . . .310.000.000
2) Centro italiano di formazione europea . . . . . . 10.000.000
3) Centro internazionale di studi e documentazione
sulle Comunita' europee . . . . . . . . . . . . . . . 35.000.000
4) Centro per le relazioni italo-arabe . . . . . . . 50.000.000
5) Centro di studi americani . . . . . . . . . . . . 25.000.000
6) Consiglio italiano del movimento europeo
220.000.000
7) Istituto affari internazionali . . . . . . . . .225.000.000
8) Istituto italiano per il medio ed estremo
Oriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700.000.000
9) Istituto per l'Oriente C.A. Nallino . . . . . . . 50.000.000
10) Istituto per gli studi di politica
internazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420.000.000
11) Istituto universitario di studi europei
40.000.000
12) Istituto italiano per l'Asia . . . . . . . . . . 40.000.000
13) Istituto per la cooperazione
politica-economica e culturale
internazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000
14) Istituto per le relazioni
tra l'Italia e i Paesi dell'Africa,
America latina e medio Oriente . . . . . . . . . . . . 10.000.000
15) Societa' italiana per l'organizzazione
internazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450.000.000".
Tabella da ritenersi cosi' sostituita per effetto del D.P.R. 28
giugno 1984, n. 526 (Gazz. Uff. 31 agosto 1984, n. 240) che ha
approvato la nuova misura del contributo ordinario annuale dello
Stato per il triennio 1983-85.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
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1955
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