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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a partecipare
all'aumento generale del capitale della Banca internazionale per la
ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto e' stato approvato
e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.
2. La quota di sottoscrizione italiana a tale aumento di capitale
e' di 1.965.500.000 dollari USA, del peso e del titolo in vigore al
1 luglio 1944, equivalenti a dollari correnti 2.371.080.925; di
questi il 97 per cento costituisce capitale a chiamata ed il 3 per
cento costituisce capitale da corrispondere in tre rate annuali, di
cui la prima pari a dollari USA 28.452.971,1 e le altre due pari a
dollari USA 21.339.728,32, da versare nell'arco di tre anni a
decorrere dal 1989.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 132/1947 reca il titolo: "Partecipazione
dell'Italia agli accordi sulla costituzione del Fondo
monetario internazionale e della Banca internazionale per
la ricostruzione e lo sviluppo".