Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 144 del 07/06/1990 (Pubblicata nella G. U del 13 giugno 1990 n. 136)
Estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare.
Estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n.
249, e' sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali di complemento della Marina militare piloti dei
Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto sono reclutati
rispettivamente tra gli ufficiali di complemento dei Corpi di stato
maggiore e delle capitanerie di porto che frequentino e superino gli
appositi corsi di pilotaggio aereo per il conseguimento del brevetto
di pilota militare".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 249/1963
(Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della
Marina), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 1. - Gli ufficiali di complemento della Marina
militare piloti dei Corpi di stato maggiore e delle
capitanerie di porto sono reclutati rispettivamente tra gli
ufficiali di complemento dei Corpi di stato maggiore e
delle capitanerie di porto che frequentino e superino gli
appositi corsi di pilotaggio aereo per il conseguimento del
brevetto di pilota militare.
Ai corsi di pilotaggio aereo possono essere ammessi, a
domanda, gli ufficiali di cui sopra che abbiano
l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un
istituto medico legale dell'Aeronautica e che non abbiano
compiuto il ventiquattresimo anno di eta' alla data di
inizio dei corsi, stabilita nel relativo bando di concorso.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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