Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 144 del 07/06/1990 (Pubblicata nella G. U del 13 giugno 1990 n. 136)
Estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963,  n.
249, e' sostituito dal seguente: 
  "Gli ufficiali di complemento  della  Marina  militare  piloti  dei
Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto  sono  reclutati
rispettivamente tra gli ufficiali di complemento dei Corpi  di  stato
maggiore e delle capitanerie di porto che frequentino e superino  gli
appositi corsi di pilotaggio aereo per il conseguimento del  brevetto
di pilota militare". 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  modificate.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
             -   Il   testo  dell'art.  1  della  legge  n.  249/1963
          (Reclutamento degli ufficiali piloti di  complemento  della
          Marina),  cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
             "Art.  1.  -  Gli  ufficiali di complemento della Marina
          militare  piloti  dei  Corpi  di  stato  maggiore  e  delle
          capitanerie di porto sono reclutati rispettivamente tra gli
          ufficiali di complemento dei  Corpi  di  stato  maggiore  e
          delle  capitanerie  di porto che frequentino e superino gli
          appositi corsi di pilotaggio aereo per il conseguimento del
          brevetto di pilota militare.
             Ai  corsi  di pilotaggio aereo possono essere ammessi, a
          domanda,  gli  ufficiali   di   cui   sopra   che   abbiano
          l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un
          istituto medico legale dell'Aeronautica e che  non  abbiano
          compiuto  il  ventiquattresimo  anno  di  eta' alla data di
          inizio dei corsi, stabilita nel relativo bando di concorso.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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